Cassazione, ordinanza 12790/2024: formazione obbligatoria in materia di sicurezza svolta al di fuori dell’orario lavorativo

 

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è tornata a pronunciarsi in materia di formazione obbligatoria con l’ordinanza n.12790/2024, pubblicata lo scorso 10 maggio (cfr. precedente nota ANCE sul tema).

Nel caso di specie, il lavoratore ricorreva in giudizio al fine di accertare che il datore di lavoro fosse tenuto ad organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore richiedendo, contestualmente, la nullità del provvedimento di collocamento in aspettativa d’ufficio senza retribuzione per la mancata partecipazione ai corsi.

La Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, ha richiamato innanzitutto il comma 12 dell’art.37 del D.lgs. n. 81/2008 in forza del quale «la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori».

In continuità con la recente pronuncia n.20259/2023, la Suprema Corte ha precisato che la locuzione “durante l’orario di lavoro” di cui all’art.37, comma 12, D.lgs. n.81/2008 deve essere interpretata nel senso di ricomprendervi anche prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale.

Nel ricostruire la portata normativa della disposizione in commento, la Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che non possa prescindersi dalla definizione di orario di lavoro di cui all’art.1, comma 2, della legge n.66/2003, vigente all’epoca di emanazione del D.lgs. n.81/2008, in forza della quale l’orario di lavoro è «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni».

Pertanto, dalla formulazione della norma si evince che il legislatore ha intesto attribuire un significato ampio a tale nozione, comprensivo di ogni periodo in cui venga prestata attività di lavoro e quindi anche di attività prestata in orario eccedente quello ordinario o “normale”.

Infine, richiamando anche la disposizione di cui all’art.15 del D.lgs. n.81/2008, la Suprema Corte ha rilevato non solo la sussistenza dell’obbligo in capo al datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, ma ha sottolineato che la formazione e l’informazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rientrano tra le misure generali di tutela nei luoghi di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto e ha confermato la legittimità dei provvedimenti comminati nei confronti del lavoratore.

Per una consultazione più dettagliata, si rinvia all’ordinanza in allegato