Contributo di licenziamento 2016, definite le modalità di rimborso

In riferimento all’esonero del versamento del c.d. “contributo di licenziamento” che, come noto, interessa il settore edile nei casi di completamento dell’attività e chiusura del cantiere (all’art. 2, co. 34 della L. n. 92/12) l’Inps, con l’allegata nota n. 4269/16, ha fornito le istruzioni operative per il recupero del contributo eventualmente pagato dai datori di lavoro relativo ai licenziamenti intervenuti nel periodo 1/1/2016 – 26/2/2016.
In particolare, per effetto dell’art. 2–quater della L. n. 21/16, che ha previsto la proroga dell’esonero per tutto l’anno 2016, l’Inps ha confermato che possono beneficiare della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare i licenziamenti nel suddetto periodo 1/1/2016 – 26/2/2016, ossia prima che l’art. 2-quater producesse i propri effetti dal  27 febbraio 2016.
Per ciò che concerne la compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno valorizzare in “DenunciaIndividuale”, l’elemento “Cessazione”, indicando in “GiornoCessazione” il giorno dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento “TipoCessazione” i codici cessazione, già in uso, “1M” o “1N”.
Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 alla data di pubblicazione del messaggio Inps in commento, ossia 24 ottobre 2016, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.