Caro materiali 2023: al via l’accesso ai fondi per le opere in corso

 
Il 6 marzo u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, relativo a “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali di crisi ucraina.”.

Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 26, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 50/2022, definisce le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 7 comma 1 del Decreto Legge 76/2020, incrementato di 1.100 milioni per il 2023 e di 500 milioni per il 2024 dall’ultima Legge di Bilancio che (Legge 197/2022, articolo 1, comma 458) che ha esteso all’anno corrente le importanti misure già previste per il 2022 per fronteggiare i rincari dei materiali e dei costi energetici

L’accesso al Fondo è previsto:

  • per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale e per gli accordi quadro di cui all’art. 54, D. Lgs. n. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • per gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, co. 7 del D.L. Aiuti (“Fondo opere indifferibili”), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • per gli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, co. 2, del D.L. Aiuti;
  • per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Le stazioni appaltanti potranno inviare le istanze di accesso al Fondo, per richiedere le risorse necessarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici, utilizzando quattro finestre temporali:

  • I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2023
  • II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2023
  • III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2023
  • IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici deve essere presentata attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login, attiva dal 1 aprile 2023 al 31 gennaio 2024.

Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:

  • 1) i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
  • 2) il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
  • 3) l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  • 4) l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6- bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
  • 5) l’entità del contributo richiesto;
  • 6) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Con riferimento al punto 4) in elenco si ricorda che, ai sensi dell’articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:

  1. a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  2. b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente, relativamente allo stesso intervento;
  3. c) le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
  4. d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:

  • entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la tempistica sopra riportata. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2024.

 

In allegato è disponibile il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, relativo a “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali di crisi ucraina.”.