Calcolo dell’anomalia, metodo A: esclusione delle offerte pari alla soglia di anomalia – TAR Catania Sentenza n. 3010/2024

Con la Sentenza n. 3010 del 12 settembre 2024 il Tar Catania, condividendo l’approdo interpretativo cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5780 dell’1.07.2024 (cfr. anche, T.A.R. Piemonte, Sez.I, 15.05.2024, n. 514; T.A.R. Toscana, Sez. I, 24.05.2024, n. 628; T.A.R. Puglia,Bari, Sez. I, 10.06.2024, n. 731), ha ritenuto che, il Metodo “A” per il calcolo dell’anomalia, comporti l’esclusione anche delle offerte che presentino ribassi pari alla soglia di anomalia, e non solo di quelle con offerte superiori a tale limite.

I giudici sono giunti a tale conclusione pur riconoscendo la sussistenza di un’evidente contraddizione legislativa nel Metodo “A”, nel quale, da una parte si sancisce come “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata” (punti 1 e 2), affermando nel contempo “Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore”.

L’interpretazione fornita, per la sentenza, risulterebbe in primo luogo in linea con la Relazione di accompagnamento del Decreto Legislativo 36/2023, la quale afferma come il Metodo A replichi esattamente “il metodo introdotto, all’art. 97,commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla lett. u), n. 1), dell’art. 1,comma 20, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55 del 2019”.

D’altronde, continua il pronunciamento, la “Relazione di accompagnamento riporta una tabella illustrativa (cfr. Tavola “Esito della gara secondo i diversi metodi”, pag. 85 della Relazione) ove vengono evidenziate, in termini applicativi, le differenze tra il Metodo A, da un lato, e i Metodi B e C, dall’altro (rispetto ai quali sono escluse solo le offerte superiori alla soglia di anomalia), preceduta da una spiegazione, in concreto, del primo metodo (Metodo A), ribadendosi che “(…).Vengono escluse le imprese con offerte pari o superiori alla soglia di anomalia (…)”.”

Per questo è da ritenersi che il legislatore sia incorso in una svista nella formulazione normativa adoperata nel suddetto allegato II.2, come anche confermato dall’analisi del Metodo B e del Metodo C di calcolo della soglia di anomalia, i quali presentano loro specifiche peculiarità tali da giustificare l’esclusione soltanto delle offerte superiori alla soglia di anomalia individuata.