“Bonus verde”: no ai lavori in economia, sì alla pluralità di fornitori
Il “Bonus verde” spetta anche per la realizzazione di fioriere e gli allestimenti a verde permanente di balconi e terrazzi, purché realizzati nell’ambito di un intervento di sistemazione “innovativo”. Esclusi gli interventi “fai da te”, ma ammessa la possibilità di ricorrere a più fornitori in caso di interventi di riqualificazione a verde complessivi.
Queste sono alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in risposta a quesiti posti dalla stampa specializzata, sul tema “Bonus verde”.
Si ricorda che l’articolo 1, commi 12-15 della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.
Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti interventi.
La detrazione condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi e spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. A tal proposito l’Agenzia aveva già avuto modo di chiarire che in caso in caso di interventi eseguiti sia sulla singola unità immobiliare, che sulle le parti comuni di edifici condominiali, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno.
Si ricorda che, come già precisato dall’Agenzia, sono agevolabili tramite “Bonus verde” solo le spese per interventi straordinari di sistemazione a verde mentre restano escluse le spese di manutenzione ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che sono esclusi dall’agevolazione i lavori in economia e che sono detraibili solo le spese per le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione dell’intero giardino o dell’area, finalizzate alla riqualificazione ex novo o al radicale rinnovamento. A tal riguardo viene precisato però, che è riconosciuta al contribuente la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, delle piante, degli arbusti e delle specie vegetali necessarie all’intervento complessivo di riqualificazione dell’area verde.
Per quanto riguarda la tipologia di spese ammesse alla detrazione viene chiarito che, sempre nel contesto di un intervento innovativo, sono incluse anche quelle relative a:
– interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio;
– realizzazione di fioriere e l’allestimento di balconi e terrazzi, se effettuati in maniera permanente;
– progettazione degli interventi con particolare riguardo alle indagini e stime del sito di intervento purché riconducibili all’intervento stesso.
Per fruire dell’agevolazione non è necessario, precisa inoltre l’Agenzia delle Entrate, indicare in fattura il riferimento normativo relativo alla legge di Bilancio 2018 che introduce il “Bonus verde”, ma la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
“Bonus verde” – ALL precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate