Bonus giovani 2026

 
Per favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato, l’articolo 2 del Decreto Lavoro 2026 ha introdotto il Bonus Giovani 2026, un nuovo esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

ATTENZIONE

Il Decreto Lavoro 2026 ha abrogato le modifiche introdotte dalla Legge n. 26/2026 (Milleproroghe) all’articolo 22 del D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) e ha introdotto ex novo specifiche disposizioni per le assunzioni di giovani under 35 assunti a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026.

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Il Bonus Giovani 2026 è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

È esclusa dal beneficio, pertanto, la Pubblica Amministrazione.

LAVORATORI INTERESSATI

Il “Bonus Giovani 2026” spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione incentivata, non abbiano compiuto i 35 anni di età e risultino essere, alternativamente:

  • molto svantaggiati, in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti);
  • molto svantaggiati, in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovverosia:
    • non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    • essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
    • essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
    • appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
  • svantaggiati, in quanto appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Pertanto, oltre ai soggetti appartenenti a una delle categorie di lavoratori come sopra descritti, sono da ricomprendere nell’alveo dei destinatari della misura anche i soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (lettera a) e i soggetti aventi un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (lettera b).

ATTENZIONE

Ai fini del riconoscimento della maggiore misura di esonero contributivo (650 euro, e non solo 500 euro al mese), i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati devono essere assunti presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI

L’esonero spetta per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, in relazione:

  • alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche part-time;
  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001;
  • alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato