Bonus facciate, nella guida delle Entrate le novità su cessione dei crediti e sconto in fattura
La Guida sul “Bonus Facciate” dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a Settembre 2022, ricorda tutte le condizioni necessarie per poter accedere alla detrazione d’imposta IRPEF/IRES riconosciuta sulle spese relative a interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (cfr. art. 1, commi 219 e segg. legge 160/2019):
Pertanto viene ricordato, tra l’altro, che:
- gli immobili oggetto di intervento devono trovarsi nelle zone A e B (indicate nel DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano, inoltre, della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico;
- in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura.
In particolare, su quest’ultimo aspetto la Guida è aggiornata con le recenti novità che hanno riguardato la cessione dei crediti derivanti dai bonus in edilizia (Bonus ristrutturazioni, Eco e Sismabonus ordinari ed al 110%, Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche).
Pertanto la Guida ricorda che il credito d’imposta generato dall’intervento sulla facciata, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile 1 volta ad altri soggetti terzi (cd. “jolly”), compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, e 2 ulteriori volte solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993)
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Viene inoltre ricordato che alle banche o le società appartenenti a un gruppo bancario è consentita, in ogni momento, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista (cd. quarta cessione).
La guida è, altresì, corredata da tabelle riepilogative dei lavori agevolati e dei principali adempimenti.