Bonus “amianto” – Emanate le disposizioni attuative

Operativo il credito d’imposta per gli interventi di bonifica e rimozione dell’amianto, effettuati dalle imprese sui propri fabbricati e capannoni nel corso del 2016.
Con il Decreto Ministeriale 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.17 ottobre 2016 n.243, sono state finalmente indicate le disposizioni attuative del credito d’imposta, di cui all’art. 56 della legge 221/2015 (cd. “Green economy”), pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che effettuano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui propri beni e strutture produttive.
Beneficiari del credito
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali), dalle dimensioni aziendali (grande impresa o PMI) e dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata, che effettuano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui propri beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Interventi ammessi e spese agevolate
L’impresa ha diritto al riconoscimento del credito d’imposta se, nel corso del 2016, effettua interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico, sono considerate agevolate le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento, di:
a)    lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
b)    tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
c)    sistemi di coibentazione industriale in amianto.
A tali costi vanno aggiunte anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche, nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute per l’intervento e, comunque, non oltre l’ammontare massimo di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
Il credito d’imposta è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle spese sostenute, da assumere nel limite massimo di 400.000 euro per singola impresa.
Il suddetto beneficio non può, quindi, superare l’importo di 200.000 euro ed è concesso a ciascuna impresa nel rispetto della normativa comunitaria degli aiuti di Stato “de minimis”.
In sostanza, laddove l’impresa sostenesse costi di bonifica dall’amianto di importo complessivamente superiore a 400.000 euro (ad esempio, 600.000 euro), il credito spettante sarebbe comunque pari a 200.000 euro (il 50% di 400.000 euro).
In ogni caso, il credito spetta a condizione che ciascun intervento di bonifica sia di importo almeno pari a 20.000 euro.
Le spese devono essere sostenute dall’impresa dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, avuto riguardo al criterio di competenza (ai sensi dell’art.109, co. 2 lett. b del DPR 917/1986-TUIR) che dà rilevanza alla data di ultimazione dei lavori (che, quindi, deve essere ricompresa nel suddetto periodo).
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Infine, si ricorda che il credito d’imposta sconta il divieto di cumulo, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Procedure di accesso
Le imprese interessate al riconoscimento del suddetto credito, dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017, possono presentareal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda, esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà indicare specificatamente:
a)    il costo complessivo degli interventi;
b)    l’ammontare delle singole spese eleggibili;
c)    l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
d)   di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
Questa, inoltre, dovrà essere corredata, a pena di esclusione dal beneficio, da:
a)    piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
b)    comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di sostituibilità’ degli ambienti bonificati redatta da ASL;
c)    l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
d)   la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
Il Ministero verifica l’ammissibilità della domande, operata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e sino ad esaurimento delle risorse stanziate (pari a 17 milioni di euro).
Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero ne comunicherà l’esito all’impresa interessata, ossia il riconoscimento (con indicazione dell’importo del credito spettante) o il diniego.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e utilizzato, esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997), tramite F24 Telematico, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. La prima quota annuale è utilizzabile già a partire dal 1° gennaio 2017.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento (UNICO 2017 per il periodo d’imposta 2016) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP.
Controlli e Cause di decadenza
Ai fini del controllo sulla fruizione del credito, è stabilito che:
·              il Ministero dell’Ambiente, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso;
·              l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dell’Ambiente l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi e, qualora accerti un’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio ne dà comunicazione, sempre telematicamente, al Ministero dell’Ambiente che, previe verifiche, deve provvedere al recupero degli importi (maggiorati di interessi e sanzioni).
L’impresa, comunque decade dal beneficio nelle seguenti ipotesi:
a)    accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
b)    presentazione della documentazione con elementi non veritieri;
c)    accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.