Beni culturali: operativa la riforma del Ministero

È operativa la riforma organizzativa del Ministero per i beni culturali e le attività culturali: lo scorso 22 agosto è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2019) che contiene il Regolamento della nuova organizzazione del Ministero, conseguente anche al passaggio della competenza sul turismo al Ministero delle Politiche Agricole (Decreto Legge 86/2018).
 
Il Dpcm 76/2019 – che abroga il precedente Dpcm 171/2014 (vedi News Ance DPCM 171/2014: Nuova organizzazione del Ministero dei beni culturali) e supera in parte anche il DM 23 gennaio 2016 (vedi News Ance Riorganizzazione del Mibact: al via le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio) con il quale erano state create le Soprintendenze uniche Archeologia, belle arti e paesaggio – contiene diverse novità di interesse, fra le quali si segnalano:
 
– a livello centrale, il rafforzamento delle competenze della Direzione generale “Archeologia, belle arti e paesaggio” (art. 14). Al Direttore generale viene espressamente attribuito un potere di autotutela nei confronti delle Soprintendenze, nonché:
  • l’adozione dei provvedimenti di vincolo culturale (artt. 13-15 D.lgs. 42/2004), di verifica dell’interesse culturale degli immobili pubblici (art. 12 D.lgs. 42/2004) e di vincolo culturale indiretto (artt. 45-47 D.lgs. 42/2004);
  • l’adozione dei provvedimenti di vincolo paesaggistico (artt. 138-141 D.lgs. 42/2004) o di integrazione di vincoli preesistenti (art. 141-bis D.lgs. 42/2004);
  • l’adozione delle sanzioni previste dal D.lgs. 42/2004 in caso di violazione di norme in materia di beni archeologici, architettonici, storici, artistici e paesaggistici (Parte IV, Titolo I D.lgs.42/2004);
  • l’adozione delle determinazioni in sede di conferenza di servizi o di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per interventi che interessino la competenza di più Soprintendenze;
  • la stipula dell’Intesa con la Regione per la redazione congiunta del Piano Paesaggistico limitatamente agli immobili e alle aree soggetti a vincolo paesaggistico (artt. 135, comma 1 e 143 D.lgs. 42/2004). Nel caso di Intese aventi ad oggetto l’elaborazione congiunta di tutto il Piano paesaggistico – e quindi anche del territorio regionale non vincolato – la stipula dell’Intesa rimane al Ministro (art. 143, comma 2 D.lgs. 42/2004) e al Direttore generale spetta la formulazione della relativa proposta.
– sempre a livello centrale, la creazione della Direzione generale “Creatività contemporanea e rigenerazione urbana”, che prende il posto – e gran parte delle competenze – della precedente Direzione generale “Architettura contemporanea e periferie urbane” (art.18). In particolare, si evidenzia che la nuova Direzione ha, tra le altre, la funzione di “attivare e promuovere sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private”;
 
– la creazione dei Segretariati distrettuali (ex Segretariati regionali) operanti a livello regionale con funzioni di coordinamento e supporto amministrativo delle Soprintendenze e delle altre strutture periferiche (art. 31);
 
– la conferma delle Soprintendenze uniche Archeologia, belle arti e paesaggio, create con il DM 23 gennaio 2016 (art. 32) ed ora suddivise in 5 aree funzionali: organizzazione e funzionamento; patrimonio archeologicopatrimonio storico, artistico e demo-etno-antropologicopatrimonio architettonicopaesaggioOgni area funzionale è composta da un responsabile e da uno o più funzionari. La responsabilità dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta è attribuita al responsabile di area o ad un funzionario delle medesima area, ma tali atti sono adottati dal Soprintendente. Si evidenzia che fra questi atti vi sono, in particolare, le autorizzazioni ai lavori su immobili soggetti a vincolo culturale (art. 21, comma 4 e 22 D.lgs. 42/2004), nonché il parere da rendere alla Regione (o al Comune o ad altro ente delegato) nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004). Pertanto, stando alle nuove indicazioni normative, il responsabile di area (o un funzionario) è il responsabile del procedimento amministrativo e svolge l’istruttoria e gli altri compiti elencati nell’art. 6 della Legge 241/1990, mentre il Soprintendente adotta il provvedimento (autorizzazione, parere, nulla osta, ecc.). La norma precisa infine che “se il provvedimento si discosta dalle risultanze dell’istruttoria, il Soprintendente informa contestualmente la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio” (art. 32, comma 3).
Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio rispondono anche alla Direzione generale “Creatività contemporanea e rigenerazione urbana” che, a tal fine, “emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze” (art. 32, comma 1, lett. Z).
 
– la mancata conferma del Parco archeologico dell’Appia Antica fra i Parchi archeologici di rilevante interesse nazionale e per questo dotati di autonomia speciale.