BENI CULTURALI OG2 – CHIARIMENTI DEL MIT SULL’OBBLIGO DEL RESTAURATORE IN SEDE DI COLLAUDO
Con il parere n. 3865 dell’11 dicembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso in merito alla necessità della presenza del restauratore nel collaudo dei lavori su beni culturali rientranti nella categoria OG2.
In particolare, è stato chiesto se, in caso di interventi di ristrutturazione o recupero di un bene vincolato che non interessano elementi di particolare pregio o rilevanza ai fini del vincolo (quali apparati decorativi, affreschi o finiture specifiche), sia comunque obbligatoria la nomina del restauratore ai fini del collaudo.
La risposta del MIT ha evidenziato che l’art. 22, comma 1, dell’allegato II.18 del D.lgs. 36/2023 prevede in modo espresso la presenza del restauratore per il collaudo dei lavori su beni culturali OG2, indipendentemente dalla tipologia dell’intervento. Tale previsione è ricondotta alla natura del bene sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, con la conseguenza che anche interventi di manutenzione ordinaria possono incidere sull’integrità del bene e richiedono lo svolgimento del collaudo con competenze specialistiche.
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