Avvalimento di garanzia: se «l’aiuto» riguarda il fatturato non occorre indicare con rigore mezzi prestati
Tar Puglia: basta l’impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche l’impresa che ha bisogno del “prestito”.
Quando l’avvalimento riguarda il prestito di requisiti finanziari, come il fatturato, non c’è alcun bisogno di indicare nello specifico mezzi e risorse prestati. Basta l’impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche l’impresa che ha bisogno del “prestito”. Con la sentenza n. 786 dello scorso 16 giugno il tar Puglia torna sul cosiddetto «avvalimento di garanzia», con indicazioni che restano valide anche con il nuovo codice degli appalti.
La questione riguarda il comportamento che le stazioni appaltanti devono tenere quando l’oggetto del contratto di avvalimento non riguarda specifiche attrezzature , risorse umane o qualifiche relative a specifiche lavorazioni, ma il prestito di requisiti finanziari. Nel caso finito sotto la lente del Tar, l’Anas, in qualità di ente appaltante, aveva deciso l’esclusione di un’impresa rilevando la carenza di dichiarazione relativa al possesso del requisiti economica-finanziario (realizzazione della cifra d’affari in lavori).
L’impresa ha contestato la decisione della commissione giudicatrice davanti al Tar facendo rilevare che il possesso del requisito relativo alla cifra d’affari in lavori era già incluso nel contratto di avvalimento che riguardava l’attestazione Soa nella categoria OG3, relativa ai lavori stradali. Una tesi che il Tar accoglie, indicando che «anche in un’ottica di favor partecipazionis» dalla documentazione allegata al contratto sarebbe possibile individuare «grazie alla tecnica del rinvio, le risorse oggetto di avvalimento».
D’Altra parte il tar ribadisce il principio già sancito dalla giurisprudenza secondo cui in caso di avvalimento di garanzia ciò che «l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo; ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità».(Fonte: Edilizia e Territorio)