Avvalimento – Consiglio di Stato Sentenza n. 148/2026

I Giudici di Palazzo Spada hanno sentenziato come sia da considerarsi non valido, comportando l’esclusione dalla gara del concorrente, un contratto di avvalimento, dallo stesso presentato, contenenti clausole che prevedano l’immediata decadenza del vincolo negoziale al “verificarsi di determinate vicende collegate alle previsioni contrattuali sul corrispettivo (in termini di “prelazione” sul subappalto, oltreché di percentuale sull’importo dei lavori) (…) vale a compromettere la stabilità dello stesso avvalimento, proprio in conseguenza del possibile venir meno della sua efficacia per le vicende inter partes”. Infatti siffatte pattuizioni compromettono la stabilità del possesso dei requisiti richiesti dal bando, esponendo l’Amministrazione al rischio di veder mancare le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto.

La sentenza specifica poi “Né tale carenza può essere sic et simpliciter sopperita dalla dichiarazione unilaterale dell’ausiliaria verso la stazione appaltante”.

In ogni caso il Collegio reputa “che contratti di avvalimento sottoposti a condizioni potestative, ovvero – come nel caso di specie – prevedenti clausole il cui inadempimento da parte dell’ausiliata determini l’immediata decadenza del contratto, minacciano la stabilità del rapporto con l’Amministrazione”.

Le parti in effetti non possono “nell’ambito delle pattuizioni negoziali oggetto del contratto di avvalimento –compromettere motu proprio la stabilità del rapporto”.

Ben diversa per i Giudici la possibilità, di carattere immanente, “di risoluzione del contratto ex art. 1453 Cod. civ., che afferisce alla fattispecie della risoluzione giudiziale, ben diversa dalla clausola” in disamina.

CdS.148.2026.avvalimento