Autorizzazione paesaggistica semplificata: i profili sanzionatori

L’art. 17 del Dpr 31/2017 (regolamento sulla procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e sugli interventi esclusi) disciplina gli aspetti sanzionatori legati al mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto, rinviando all’art. 167 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali). Pertanto la realizzazione di interventi “semplificati” in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica è soggetta alle sanzioni amministrative previste dal Codice (rimessione in pristino) e potrà comunque avvalersi, qualora ne ricorrano i presupposti, della sanatoria paesaggistica prevista dall’art. 167, comma 4 dal Codice.

Rispetto alla normativa ordinaria dell’art. 167 del Codice, l’art. 17 del Dpr 31/2017 prevede che:

– la Regione o il comune delegato e il Soprintendente, nell’ambito dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento ai sensi dell’art. 167, comma 4 del Codice, dispongano la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che rendano l’intervento compatibile con i valori paesaggistici (comma 1);

– non può disporsi la rimessione in pristino degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del Dpr 31/2017 (ossia quelli dell’Allegato A e dell’art. 4), realizzati prima dell’entrata in vigore del Dpr 31 (6 aprile u.s.), qualora non soggetti ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica (comma 2).