Autorizzazione paesaggistica semplificata: i chiarimenti del Mibac sul regime transitorio

Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il Dpr 31/2017 che disciplina la procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e per la prima volta individua le tipologie di opere irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, escluse dalla necessità di autorizzazione.

Il Ministero dei beni culturali ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet www.beniculturali.it la Nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio legislativo (allegata alla Circolare n. 15/2017), con la quale vengono forniti chiarimenti sulla normativa applicabile ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica pendenti alla data di entrata in vigore del Dpr 31 e cioè al 6 aprile 2017.

Sulla base della premessa che il Dpr 31/2017 trova immediata applicazione solo nelle Regioni a statuto ordinario, la Nota svolge una disamina delle diverse ipotesi che possono verificarsi nel concreto e cioè:

A. Interventi ed opere esclusi dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’Allegato A

Le istanze pendenti alla data del 6 aprile 2017, finalizzate ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi ora inclusi nell’allegato A dovranno essere archiviate dall’amministrazione procedente (Regione o comune delegato), previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza;

B. Procedimenti ordinari di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004) e sottoposti in base al nuovo regolamento a procedura semplificata

In questi casi occorre effettuare una distinzione fra:

1)      procedure pendenti che hanno superato i 60 giorni o nell’ambito delle quali è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004;

2)      procedure pendenti nell’ambito delle quali l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004;

3)      procedure pendenti nell’ambito delle quali l’istruttoria non si è ancora conclusa o nelle quali l’amministrazione procedente non ha ancora trasmesso alla Soprintendenza la proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso applicando le previsioni semplificate del Dpr 31/2017, purché siano rispettati i termini da esso previsti (20 gg anziché 30 a disposizione della Regione/Comune e 20 gg anziché 25 a disposizione della Soprintendenza).

C. Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

L’Ufficio legislativo del Mibac ritiene applicabile la nuova procedura nei casi in cui sia per l’amministrazione procedente, che per la Soprintendenza, vengano rispettati interamente i nuovi termini del Dpr 31/2017 (vedi sopra B.3). Se i termini a disposizione degli enti locali e della Soprintendenza sono parzialmente decorsi si applica il Dpr 139/2010.