Autorizzazione paesaggistica semplificata e Regioni a statuto speciale

È stato di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dpr 31/2017 che contiene norme di semplificazione per gli interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico poiché, oltre a disciplinare un procedimento più snello e celere per rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, contiene un elenco con numerose tipologie di opere escluse dalla necessità di autorizzazione.

L’Ance, in vista dell’entrata in vigore del Dpr 31/2017 il prossimo 6 aprile, ritiene opportuno svolgere un ulteriore approfondimento sull’applicazione di tale decreto nelle Regioni a statuto speciale e ciò in conseguenza della scarsa chiarezza e contraddittorietà dell’art. 13, comma 3.

Al fine di giungere ad una lettura dell’art. 13 che elimini ogni dubbio è necessario fare riferimento alla relazione di accompagno al Decreto redatta dal Governo. In tale documento si evidenzia che:

  • l’art. 13, comma 3 nel testo originariamente approvato dal Consiglio dei Ministri prevedeva che l’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all’Allegato A si applicasse immediatamente in tutto il territorio nazionale;
  • l’inciso finale dell’art. 13, comma 3 che fa salvo “il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”, è stato inserito successivamente su richiesta del Consiglio di Stato che riteneva illegittima la versione originaria della norma sopraddetta.

Da ciò deriva che l’individuazione delle opere esenti da autorizzazione paesaggistica è subordinata ad espresso recepimento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito degli interventi e dei criteri previsti dallo stesso Dpr 31/2017.