Autorizzazione paesaggistica, cosa cambia per le procedure semplificate

Ampliato il perimetro degli interventi che non richiedono più autorizzazione. Rischio di contenzioso per gli interventi su immobili vincolati nei centri storici.

Il Governo si accinge ad emanare, ai sensi dell’articolo 12 del DL 83/2014, un regolamento finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi di lieve entità. Il precedente regolamento Dpr 139/2010 ( ora abrogato) aveva già disposto sul tema dell’assoggettamento a procedura semplificata, individuando alcune fattispecie tra le quali: incremento del volume non superiore al 10% nel limite di 100 metri cubi; demolizione e ricostruzione fedele; attrezzature pertinenziali nel limite di 50 metri cubi; tettoie, porticati e chiostri nel limite di 30 metri quadrati; recinzioni e muri di contenimento; tende da sole; condizionatori,antenne e parabole; interventi sui prospetti degli edifici.

Sono comunque esclusi gli immobili ricadenti nei centri storici od oggetto di specifico vincolo di tutela. Sulla competenza dello Stato ad individuare interventi di lieve entità è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 207/2012 con la quale ha affermato che tale disciplina è riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative di competenza esclusiva dello Stato, in quanto concernono il soddisfacimento di diritti civili e sociali da garantire con carattere di generalità a tutti gli aventi diritto, evitando anche duplicazioni di valutazioni. Deve essere anche sottolineato che già ai sensi dell’articolo 149 del Dlgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per interventi di manutenzione straordinaria , di consolidamento e restauro che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonché per quelli relativi alle attività agro-silvo-pastorali ed alla riforestazione e bonifiche.

Il nuovo regolamento prevede la seguente differenziazione degli interventi: non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato; esonerati dall’obbligo di autorizzazione semplificata.
Tra le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica sono ricomprese a titolo esemplificativo: opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici e possono comportare anche mutamenti di destinazione d’uso; interventi sui prospetti e sulle coperture nel rispetto dei piani del colore; eliminazione delle barriere architettoniche; aperture esterne; installazione di condizionatori esterni in spazi pertinenziali e di pannelli solari; interventi nelle aree pertinenziali; manutenzione di cancelli e recinzioni; realizzazione di volumi interrati; occupazione di suolo temporanea; serre mobili stagionali; opere all’interno dei cimiteri; installazione di tende parasole; insegne per esercizi commerciali; strutture stagionali; varianti a progetti edilizi che non eccedano il 2% dei parametri urbanistici (come già previsto per la regolarizzazione di lievi difformità dal punto di vista edilizio nonché dal condono edilizio).

In tal modo sono anche esonerate alcune tipologie di opere sottoposte ad autorizzazione semplificata dal precedente regolamento.
Il regolamento dispone, poi, in merito agli interventi ed opere di lieve entità soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, riprendendo sostanzialmente l’elenco del Dpr 139/2010, rivedendo alcune limitazioni per gli ampliamenti nei centri storici.

Una particolare categoria è rappresentata da alcuni particolari interventi su immobili gravati da vincoli storico-artistici o ricompresi nei centri storici per i quali si prevede l’esonero dall’autorizzazione semplificata nel caso in cui nel vincolo ovvero nel piano paesaggistico siano previste specifiche previsioni d’uso, il cui rispetto assicura la compatibilità dell’intervento. Il problema risiede, però, nel fatto che in alcuni casi si è in presenza dei c.d “vincoli nudi” ossia con contenuti non dettagliati che lasciano spazio anche alla discrezionalità. Difatti il regolamento prevede che le Regioni ed il Ministero diano pubblicità alle riscontrate condizioni di esonero, che presumibilmente daranno luogo a contenziosi. Inoltre, lo stesso regolamento prevede che i piani paesaggistici possono dettare direttive e disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali in sede di adeguamento agli stessi piani paesaggistici, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica.

Un ulteriore caso di esonero dalla procedura semplificata è ricollegato alla stipula di accordi di collaborazione tra Ministero, Regioni ed enti locali per specifiche tipologie di intervento.
Il procedimento semplificato trova applicazione anche alle istanze di rinnovo di autorizzazione scadute da non più di un anno, a condizione che gli interventi non eseguiti nei termini risultino conformi al progetto autorizzato ed alle eventuali specifiche previsioni di tutela sopravvenute. In caso di variazioni sostanziali si applica, invece, il procedimento ordinario.

Vediamo ora in che cosa consiste il procedimento autorizzatorio semplificato. Riguardo alla documentazione, essa consiste nella sottoscrizione del modello semplificato allegato al regolamento, accompagnato da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato secondo lo schema anche esso allegato evidenziando la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici e la compatibilità con i valori paesaggistici e le misure di inserimento paesaggistico. L’istanza è presentata allo sportello unico per l’edilizia insieme alla richiesta del titolo abilitativo necessario per la realizzazione delle opere. Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica è rilasciato nel termine di 60 giorni, previa istruttoria che prevede la verifica dell’assoggettamento al procedimento semplificato e la valutazione della conformità alle prescrizioni di tutela. Il termine è qualificato come tassativo da intendersi non come silenzio assenso, ma come silenzio inadempimento sanzionabile in termini di responsabilità dei funzionari. In caso di esito negativo di queste verifiche preliminari, l’amministrazione prima di procedere al rigetto dell’istanza richiede le eventuali modifiche necessarie per adeguare il progetto.

Invece, in caso di esito positivo l’amministrazione indice la conferenza di servizi per l’acquisizione del parere del soprintendente. Nel procedimento semplificato non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio. La rimessione in ripristino dello stato dei luoghi può essere disposta solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Si stima che con queste innovazioni i casi sottoposti a procedimento ordinario dovrebbero essere il 30% del totale, per cui è auspicabile che questa riduzione comporti il rispetto dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, anche se rimangono ancora irrisolti i problemi legati alla discrezionalità delle decisioni, che può essere ridotta, fatta salva l’opzione zero in alcuni casi, solo attraverso un dialogo costruttivo per adeguare il progetto iniziale.