Autorizzazione paesaggistica: al via la semplificazione

Con la pubblicazione (GU n. 68 del 22/03/2017) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 continua il processo di semplificazione amministrativa: dopo la conferenza di servizi, la Scia e il regime dei titoli abilitativi edilizi, è ora la volta dell’autorizzazione paesaggistica per la quale:

– è stato definito un procedimento semplificato che – a partire dal 6 aprile 2017, data di entrata in vigore del Dpr – troverà applicazione ad una serie di interventi di lieve entità su immobili vincolati;

– è stato individuato un elenco contente numerose tipologie di opere escluse dalla necessità di autorizzazione.

Il Dpr 31/2017 – predisposto in attuazione dell’art. 12 Decreto legge 83/2014 cd. “cultura” come modificato dall’art. 25 Decreto legge 133/2014 cd. “sblocca cantieri” – sostituisce il regolamento sull’autorizzazione paesaggistica semplificata contenuto nel Dpr 139/2010 che era rimasto sostanzialmente inattuato sia a causa della complessità della procedura delineata, sia delle incertezze interpretative legate alla formulazione degli interventi considerati come “semplificati”.

Il provvedimento, prima della approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, è stato sottoposto alla Conferenza Unificata, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari competenti presso le quali l’Ance è intervenuta con una memoria per evidenziare talune criticità legate al procedimento autorizzativo che non risultava ben coordinato con le nuove disposizioni, generali e di settore, in tema di procedimento edilizio (Conferenza di servizi, Scia, Scia 2 ecc.).

Il testo ora pubblicato ha recepito alcune proposte di modifica formulate dall’Ance e cioè:

  • convocazione della conferenza di servizi solo nei casi in cui per la realizzazione di un intervento/opera sia necessario acquisire, oltre al titolo abilitativo edilizio e all’autorizzazione paesaggistica semplificata, anche uno o più altri atti di assenso (art. 11, comma 2);
  • applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (art. 17 bis della Legge 241/1990) nell’ambito del rapporto fra l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (Regione o Comune delegato) e la Soprintendenza (art. 11, comma 9). In caso di mancato rilascio del parere da parte del Soprintendente nel termine di 20 gg, si forma il silenzio assenso e la Regione (o il Comune delegato) deve provvedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il recepimento di queste proposte sarà utile anche per orientare in futuro soluzioni analoghe nell’ambito del complesso procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria disciplinato dall’art. 146 D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”.

Per altro si richiama l’attenzione sulla previsione, quantomai opportuna, anche in relazione al recentissimo “sismabonus” di cui alla legge 232/2016 (Legge di stabilità per il 2017), che gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica e quelli finalizzati al contenimento dei consumi energetici siano ora soggetti all’autorizzazione semplificata.

 

Principali novità

  • Elenco di interventi/opere escluse

Il decreto prevede un corposo elenco di interventi del tutto esclusi dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, fra i quali si segnalano in particolare (art. 2 e allegato A):

  1. opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso (A.1);
  2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture esistenti (es. rifacimento intonaci, tinteggiature, manutenzione balconi, terrazze, scale esterne, integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti, ecc.) (A.2);
  3. interventi con finalità di consolidamento statico di edifici, compresi quelli necessari per il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, alla volumetria e all’altezza dell’edificio (A.3);
  4. interventi di manutenzione, sostituzione e adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (A.13);
  5. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti già autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime (cd. tolleranza del 2%) (A.31).

 

Sono inoltre esonerati (art. 4) una serie di interventi ed opere soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nei seguenti casi:

  • qualora il decreto di vincolo o il piano paesaggistico contengano specifiche prescrizioni d’uso:

– gli interventi e le opere di cui alle seguenti voci A.2, ultimo periodo, (opere su prospetti e coperture di immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale) A.5 (installazione impianti tecnologici esterni su immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale), A.7 (installazione microgeneratori eolici su immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale), A.13 (manutenzione, sostituzione cancelli muri recinzioni relativi ad immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale) e A.14 (sostituzione, messa a dimora alberi relativi ad immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale);

– gli interventi e le opere di cui alle seguenti voci B.6 (realizzazione rampe con dislivello superiore a 60 cm, ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edifico e sono visibili dallo spazio pubblico), B.13 (opere urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, non oggetto di accordi di collaborazione o di specifica disciplina del piano paesaggistico), B.26 (verande e strutture esterne ad attività commerciali) e B.36 (posa in opera cartelli, insegne pubblicitarie non temporanee);

  • qualora siano oggetto di accordi di collaborazione fra Ministero dei beni culturali, Regioni ed enti locali ai sensi dell’art. 12, comma 2, Decreto legge 83/2014

– gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13. B.26 e B.36 dell’Allegato B (vedi sopra).

 

Gli accordi di collaborazione rappresentano uno strumento innovativo di regolazione dei rapporti fra il Ministero dei beni culturali, le Regioni e gli enti locali in presenza di tipologie di intervento che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. A tal fine il Ministro dei beni culturali, con decreto, dovrà approvare le regole relative alla struttura e ai contenuti degli accordi di collaborazione (art. 6).

  • Elenco di interventi/opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata

L’autorizzazione paesaggistica semplificata sarà richiesta per una serie di interventi di lieve entità (Allegato B), fra i quali si segnalano in particolare:

  1. incrementi di volume non superiore al 10% della volumetria originaria e comunque non superiori a 100 mc, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (B.1);
  2. demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelli preesistenti, esclusi gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a e b) del D.lgs. 42/2004 (ossia immobili vincolati con decreto e aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o memoria storica, ville, ecc.) (B.41);
  3. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, riguardanti immobili vincolati con decreto ministeriale/regionale, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (B.2);
  4. interventi sui prospetti comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (es. realizzazione/riconfigurazione aperture esterne, realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze, realizzazione scale esterne, ecc.) (B.3);
  5. interventi sulle coperture comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (es. rifacimento manto del tetto con materiali diversi, modifiche della inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, inserimento di canne fumarie o comignoli, ecc.) (B.4);
  6. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti (B.5);
  7. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici (B.13);
  8. demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti edilizi in genere privi di interesse architettonico storico o testimoniale (B.15).

 

  • Semplificazione procedurale

Il Dpr 31/2017 agli articoli 9, 10 e 11 delinea una procedura semplificata rispetto a quella dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 che dovrà concludersi nel termine tassativo di 60 gg dal ricevimento della domanda e della documentazione da parte dello:

–        Sportello Unico dell’Edilizia (o, qualora non costituito, dell’ufficio comunale competente per le attività edilizie) in caso di interventi edilizi;

–        Sportello Unico per le Attività Produttive in caso di interventi edilizi che rientrino nell’ambito di applicazione del Dpr 160/2010;

–        amministrazione procedente (Regione o Comune delegato) in tutti gli altri casi in cui l’intervento non richiede il rilascio di un titolo abilitativo/atto legittimante sotto il profilo edilizio (es. tagli colturali, forestazione, ecc. ovvero attività edilizia libera di cui all’art. 6 Dpr 380/2001.

Nel caso la domanda venga presentata al SUE (o, in mancanza all’ufficio comunale competente in materia edilizia)/ SUAP, questo:

– nel caso in cui l’intervento richieda oltre al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, il titolo edilizio e uno o più ulteriori atto di assenso, provvederà ad indire la conferenza di servizi. In tal caso i termini normalmente assegnati alla Regione/Comune e alla Soprintendenza per pronunciarsi nell’ambito della conferenza sono dimezzati;

– nel caso in cui l’intervento richieda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo edilizio senza altri atti di assenso, provvederà a trasmettere la documentazione alla Regione/ufficio comunale preposto alla tutela dei beni paesaggistici che seguirà la procedura disciplinata dall’art. 11 e cioè:

  • verifica preliminare circa la corretta applicazione della procedura semplificata ovvero se l’intervento non rientri piuttosto fra i casi di esclusione dell’Allegato A o dell’art. 149 del D.lgs. 42/2004 ovvero fra quelli soggetti a procedura ordinaria ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004; 
  • valutazione della conformità dell’intervento alle previsioni del vincolo o del piano paesaggistico ovvero, in mancanza, della compatibilità con i valori paesaggistici di riferimento del contesto;

                                                                                                                 

In caso di valutazione positiva della Regione/Comune,

  • trasmissione, entro 20 gg dalla presentazione della domanda, per via telematica, alla Soprintendenza della proposta di accoglimento e degli altri atti, la quale  deve esprimere il proprio parere vincolante entro 20 gg;
  • se anche la valutazione della Soprintendenza è positiva, la Regione/Comune delegato adotta l’autorizzazione paesaggistica entro 10 gg.
  • e la valutazione della Soprintendenza è negativa, il Soprintendente comunica all’interessato entro 10 gg i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda e le modifiche da apportare al progetto ai fini dell’accoglimento
  • se la Soprintendenza non esprime il proprio parere nel termine di 20 gg., si applica l’istituto del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni (art. 17 bis Legge 241/1990, introdotto dalla Legge 124/2015) e la Regione/Comune delegato provvede al rilascio del provvedimento
In caso di valutazione negativa della Regione/Comune,

  • comunicazione all’interessato, entro 10 gg. dalla presentazione della domanda,  dei motivi che impediscono l’accoglimento della domanda e delle modifiche da apportare al progetto ai fini dell’accoglimento

 

Per quanto riguarda il profilo dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, il Dpr 31/2017 richiama espressamente l’art. 146, comma 4 D.lgs. 42/2004 secondo cui “è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento…”.

 

  • Semplificazione documentale

Il Dpr 31/2017, a differenza del precedente Dpr 139/2010, contiene:

– un modello fac-simile di domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato C),.

– un modello fac-simile di relazione paesaggistica semplificata da allegare alla domanda insieme agli elaborati progettuali (allegato D).

 

  • Rinnovo autorizzazioni paesaggistiche? procedura semplificata

Il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, anche di quelle rilasciate in via ordinaria, è sempre soggetto a procedura semplificata (art. 7) a condizione che:

–        l’autorizzazione non sia scaduta da più di 1 anno e riguardi interventi in tutto o in parte non eseguiti;

–        il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

In precedenza il rinnovo era sottoposto a procedura ordinaria in base all’art. 146 del Codice.

 

  • Immobili sottoposti a doppia tutela (paesaggistica e culturale)? Domanda unica e provvedimento unico della Soprintendenza 

Qualora gli interventi riguardino immobili soggetti sia a vincolo paesaggistico che culturale (storico artistico, archeologico), l’interessato presenta un’unica istanza relativa sia all’autorizzazione paesaggistica semplificata, sia all’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 e la soprintendenza rilascia un provvedimento unico a contenuto plurimo (art. 16).

 

  • Efficacia dell’esclusione degli interventi di cui all’Allegato A anche nelle Regioni a statuto speciale e province autonome

L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per le categorie di interventi elencate nell’allegato A si applica immediatamente su tutto il territorio nazionale, comprese quindi le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (art. 13).

La procedura semplificata trova applicazione solo nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno adeguare la propria normativa ai principi del Dpr 31/2017 e fino a tale momento continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti.

L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per le categorie di interventi elencate nell’Allegato A  prevale su eventuali disposizioni contrastanti relative al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati (art. 14).

 

In allegato il Dpr 31/2017 e gli allegati

Autorizzazione paesaggistica- al via la semplificazione ALL DPR 13 febbraio 2017 n_31

Autorizzazione paesaggistica – al via la semplificazione Allegato C

Autorizzazione paesaggistica – al via la semplificazione Allegato D