Autoliquidazione 2016/2017

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota Inail n. 575/17, attraverso la quale l’Istituto assistenziale ha reso note le istruzioni operative relative all’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2016/2017.
 In particolare, l’Inail ha ricordato che il versamento del premio in un‘unica soluzione, o della prima rata, dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2017. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2016, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, la scadenza è prevista per il 28 febbraio 2017.
 
A seguito del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha fissato per l’anno 2016, nella misura dello 0,55%, il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, per le richieste di rateazione del premio, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2016/2017 sono determinati nelle seguenti misure:   
 
Scadenza rate              Coefficienti                            
16 maggio 2017            0,00134110
16 agosto 2017             0,00272740
16 novembre 2017        0,00411370
 
Per coloro che invece usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2016/2017 in scadenza a giugno, fermo restando che entro il 16 giugno 2017 dovrà essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono determinati nelle seguenti misure:
 
 Scadenza rate                         Coefficienti
 16 agosto 2017                       0,00091918
 16 novembre 2017                  0,00230548
 
La nota ricorda infine che, ai sensi all’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/06 e smi, il pagamento della rata di agosto potrà essere effettuato senza maggiorazioni entro il giorno 20 agosto 2017.
 I datori di lavoro che, per riduzione o cessazione di attivatà prevista nel 2017, suppongano di erogare per tale anno un importo di retribuzioni inferiori rispetto al 2016, entro il prossimo 16 febbraio dovranno inviare, attraverso il servizio telematico dell’Inail “ Riduzione presunto”, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni, indicando l’importo che verrà corrisposto nel 2017.
 Per quanto attiene il tema delle riduzioni del premio assicurativo, si rilevano, in particolare, l’agevolazione sui premi ordinari delle polizze dipendenti, ex L. n. 147/13 ( i cui requisiti per l’applicazione sono differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate o meno da oltre due anni), applicabile al premio di regolazione 2016 nella misura del 16,61%, nonché l’incentivo per le assunzioni di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. n. 92/12.
 Tale ultima misura agevolativa, come noto, consente ai datori di lavoro, che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato, una riduzione del premio pari al 50%, per una durata di dodici mesi, ovvero diciotto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
 Per quanto di interesse del settore delle costruzioni, si evidenziano, in particolare, le indicazioni in merito allo sconto per il settore edile di cui all’art. 29 del decreto-legge n. 244/95 e s.m.i., da applicare alla regolazione del premio 2016 che, come anticipato nella comunicazione Ance del 13 gennaio scorso, è stato confermato nella misura dell’11,50%, in virtù della pubblicazione del Decreto direttoriale 10 novembre 2016.
 
I datori di lavoro che intendono avvalersi di tale riduzione dovranno presentare, entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, alla Sede Inail competente, l’apposito “modello autocertificazione per sconto edile”, pubblicato sul portale informatico dell’Istituto.
 Con tale modello, i datori di lavoro devono dimostrare di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell’agevolazione.
 Al riguardo, viene ricordato che, se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro sono tenuti anche a presentare al competente Ispettorato territoriale del lavoro la dichiarazione per benefici contributivi con la quale si autocertifica l’inesistenza di provvedimenti definitivi, ammnistrativi o giurisdizionali, in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, come indicato dall’allegato A del decreto 30 gennaio 2015.
 La domanda di ammissione alla sconto edile deve essere presentata indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “tipo” codice “1” ed il relativo importo sul quale applicare la riduzione.  
  Per quanto non richiamato espressamente nella presente nota, si fa esplicito rinvio alla Guida Autoliquidazione, edizione del 10 gennaio 2017, pubblicata sul portale informatico dell’Inail.