Atto Unilaterale d’Obbligo, Anac: ulteriore rilevamento di illegittimità

Con il Parere n. 129 del 17 febbraio 2021, l’ANAC ha nuovamente rilevato l’illegittimità di una “clausola della lex specialis che preveda l’obbligo di pagamento di un corrispettivo per l’espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicatario e che oneri tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d’obbligo in sede di gara”.

Tale profilo di illegittimità sussisterebbe, a giudizio dell’ANAC, per “contrasto con l’art. 23 Cost. e con l’art. 41, comma 2-bis del Codice nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione”, comportando che la clausola “oltre ad essere affetta da violazione di legge, sia nulla ed inefficace ab origine.”.

In effetti l’ANAC ha ribadito un proprio costante orientamento, precisando però nell’attuale pronunciamento come, fatta salva la discrezionalità della stazione appaltante, relativamente ai provvedimenti conseguenti, la stessa ben possa “senza annullare tout court gli atti di gara e l’intera procedura” valutare “un procedimento di autotutela volto a dichiarare la nullità parziale degli atti, dietro motivata valutazione anche dell’interesse pubblico alla conservazione della gara già espletata”.

Questo apprezzando anche l’interesse “facente capo ai controinteressati in assenza di ulteriori e diversi motivi di doglianza in grado di inficiare sotto altri profili la procedura medesima”.

In conclusione l’ANAC ha rilevato come “l’affidamento ad Asmel consortile Scarl del servizio di supporto all’attività di committenza di cui all’art. 3, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016 sia avvenuto senza previo espletamento di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica, non perché di importo tale da consentire un affidamento diretto, bensì in ragione dell’illegittima qualifica di Centrale di committenza alla stessa attribuita da parte dell’Amministrazione committente”.

Asmel – Anac Delibera n. 129_ 2021sitopdf