Atti del Governo all’esame del Parlamento: iter e contenuti

Tra gli ultimi atti del Governo pervenuti all’esame del Parlamento si evidenziano, in particolare, i seguenti:

 

ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
Atto e iter Contenuti
Schema di Dlgs recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Atto 401

 

Assegnato alle Commissioni Ambiente della Camera e Territorio ed Ambiente del Senato per il parere al Governo da rendersi entro il 25 aprile 2017

 

 

 

relatori:

On. Gadda (PD)

Sen. Caleo (PD)

Il provvedimento novella la seconda parte del Dlgs 152/2006, nella parte in cui sono disciplinati gli istituti della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA, al fine di recepire la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Lo Schema è stato redatto sulla base delle disposizioni della legge di delegazione europea 2014.

La finalità della proposta normativa è efficientare le procedure, innalzare i livelli di tutela dell’ambiente, sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture, impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso al correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in merito alla disciplina vigente.

 

Elementi significativi della riforma:

-nuova definizione di “impatti ambientali”, comprendente gli effetti diretti e indiretti sui fattori elencati nella direttiva ivi inclusi anche quelli afferenti a popolazione salute umana, patrimonio culturale e paesaggio;

-introduzione per i progetti assoggettati a VIA statale della possibilità per il proponente di richiedere in alternativa al procedimento di via ordinario, il rilascio di un provvedimento unico ambientale che coordina o sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili a fattori “ambientali”;

-eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIAdell’ obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità);

-possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito dall’art. 23, comma 6, Dlgs 50/2016);

-facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati Il, II bis, III e IV, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. “pre-screening);

-abrogazione del DPCM 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA) e la sua sostituzione con il nuovo Allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006;

-riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA;

-eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

-riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti;

-regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale e rimodulazione delle normative di livello regionale;

-razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni con attrazione a livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, salvo limitate e puntuali eccezioni;

-digitalizzazione degli oneri informatici a carico dei proponenti;

-la previsione di una speciale norma transitoria che consente al proponente di richiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Schema di Dlgs recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

Atto 402

 

 

Assegnato alle Commissioni Ambiente della Camera e Territorio ed Ambiente del Senato per il parere al Governo da rendersi entro il 25 aprile 2017

 

relatori:

On. Morassut (Pd)

Sen. Orellana (Aut)

Il provvedimento disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/l06/CEE. Vengono fatte salve, comunque le norme nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.

 

Nel testo viene previsto, tra l’altro:

 -la costituzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, a cui possono essere invitati, con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria del settore delle costruzioni. Tale organismo svolge compiti di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l’uniformità ed il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati;

-l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione che si avvale della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture o dei trasporti e del Ministero dell’interno per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio;

la disciplina delle condizioni per l’immissione mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione, prevedendo, tra l’altro, da parte del produttore una dichiarazione di prestazione conformemente al regolamento UE n.305/2011 e l’apposizione, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, della marcatura CE;

l’istituzione, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali) di un Organismo di coordinamento, denominato Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione o la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Schema di Dlgs recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Atto 404

 

Assegnato alle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali di Camera e Senato per il parere al Governo da rendersi entro il 20 maggio 2017

 

 

Relatori:

da nominare

 

 

 

 

Il provvedimento in attuazione dell’art. 16, commi 4 e 7, della legge delega 124/2015 (recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), reca disposizioni integrative e correttive al Dlgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). L’intervento normativo attua, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale 251/2016 che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del predetto Dlgs non ritenendo soddisfatto, per le materie di competenza delle Regioni, il rispetto del principio di leale collaborazione.

 

Tra le principali modifiche:

-viene novellato l’art. 4 del Dlgs 175/2016 sulle finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, prevedendo che l’attività di autoproduzione di beni e servizi – in base alla quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni – possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili;

viene previsto che il Presidente della Regione con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possa deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del provvedimento a singole società a partecipazione pubblica regionale, motivandola con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta riconducibile a finalità generali;

-viene modificato l’art. 24 del Dlgs 175/2016prevedendo che, entro il 30 giugno 2017 (anziché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto Dlgs, come previsto originariamente), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate;

-viene modificato l’art. 26 del Dlgs 175/2016 prevedendo che le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente provvedimento entro il 31 luglio 2017 (anziché entro il 31 dicembre 2016);

-viene precisato che l’art. 4 del provvedimento, sulle finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, oltre a non essere applicabile alle società appositamente elencate (nell’allegato A) e alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni non sarà, altresì, applicabile alle società aventi ad oggetto la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea;

-viene modificato il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria (di cui all’art. 11, comma 8) e fissato al 31 luglio 2017;

-vengono escluse dall’applicazione del Dlgs 175/2016 le società destinatarie di provvedimenti di prevenzione patrimoniale legati a episodi di infiltrazione mafiosa nonché la Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a. interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e viene individuato un diverso termine di decorrenza per l’applicazione dell’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”) alle società con caratteristiche di spin off o di sturt up universitarie o con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Schema di Dlgs recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Atto 389

 

Assegnato alle Commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato per il parere al Governo da rendersi entro il 6 aprile 2017

 

relatori:

On. Ferranti (PD)

On. Boccadutri (PD)

Sen. Albertini (AP-CpE)

Sen. Ricchiuti (Art.1-MDP)

Il provvedimento dà attuazione all’art. 15 della L 170/2016 (delegazione europea 2015) che contiene i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849) e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847. A tal fine, il provvedimento riscrive il D.Lgs. 231/2007 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, le comunicazioni alle competenti Autorità, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi e le sanzioni. La seconda parte del decreto provvede, inoltre, a riscrivere il D.Lgs. 109/2007 (antiterrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.

 

Vengono, in particolare, disciplinati:

i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, distinti in cinque categorie: gli intermediari bancari e finanziari; gli altri operatori finanziari; i professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; gli altri operatori non finanziari; i prestatori di servizi di gioco. In particolare, tra gli intermediari bancari e finanziari sono inclusi oltre alle banche, Poste italiane e Cassa Depositi e Prestiti, anche i soggetti che erogano microcredito, i confidi, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Nella categoria dei professionisti rientrano tra gli altri: commercialisti, consulenti del lavoro, notai e avvocati quando compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare nonché “ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi comprese associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati”;

-i compiti delle autorità e delle amministrazioni coinvolte nell’attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti per la prevenzione del riciclaggio. In particolare, viene disposta l’applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alla pubbliche amministrazioni nell’ambito di determinate procedure. Rispetto alla vigente formulazione che prevede l’applicazione della disciplina antiriciclaggio agli uffici della pubblica amministrazione, la nuova disposizione si riferisce agli uffici delle P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, con l’indicazione di determinati procedimenti e procedure. Si tratta in particolare di: provvedimenti concessori, procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziarti, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e enti pubblici e privati. In tale ambito il Comitato di sicurezza finanziaria individua le attività amministrative esenti dagli obblighi ed elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

-le attività che devono essere svolte da soggetti pubblici. In particolare, viene affidata al Ministro dell’Economia la responsabilità delle politiche di prevenzione e al Comitato di sicurezza il compito di elaborare l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio ed in relazione alle caratteristiche del proprio cliente (tra cui “l’adeguata verifica della clientela”), dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell’attività espletata;

gli obblighi di segnalazione ed, in particolare, viene introdotto anche in tale ambito la procedura di cosiddetto whistleblowing, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalarea livello internole violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Coloro che effettuano tali segnalazioni interne devono essere tutelati contro condotte ritorsive provenienti sia dall’interno che dall’esterno.

Viene, altresì, previsto per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti ai propri titolari effettivi per la conservazione in sezioni ad accesso riservato.

Ulteriori disposizioni riguardano limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.