ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE DI TIPO ORIZZONTALE

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE DI TIPO ORIZZONTALE
La disciplina contenuta nell’art.92 del DPR 207/2010 in tema di raggruppamenti temporanei risulta medio tempore ancora in vigore ai sensi dell’art. 217 del Decreto Legislativo 50/2016.
Questo anche se l’art.48 di detto decreto già identifica i raggruppamenti, specificando al comma 6 “Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”. La questione sottoposta all’attenzione da parte del nostro associato è in effetti duplice: a) se sia possibile che il mandatario possa spendere requisiti minori di quelli delle mandanti; b) se sia possibile che il mandatario esegua lavori di ammontare minore di quelli che eseguiranno le mandanti.
La risposta deve tener conto della tipologia di ATI in esame, in quanto il citato art.92 distingue, nella disciplina applicativa, tra ATI orizzontali e quelle verticali, disponendo per le prime, al comma 2 “ Per i raggruppamenti temporanei….di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”
Per le ATI verticali il successivo comma 3 dell’art. 92 specifica “Per i raggruppamenti temporanei….di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.
Conseguentemente in caso di ATI verticale ben può la mandataria, che possiede i requisiti per la categoria prevalente (nella fattispecie OS11), avere requisiti minori di quella della mandante, che li possiede nelle sole categorie scorporabili, ed eseguire lavori di importo minore, nel rispetto delle suddivisioni del disciplinare di gara.
Tale impostazione, coerente con il disposto normativo di cui al richiamato art. 92, nonché con l’art. 48 del Decreto 50/2016, trova peraltro conforto negli orientamenti dell’ANAC, Determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001 , pareri n.
54 del 2007 e n. 236 del 2008,n. 65, 80 e 213 del 2010) che, seppur in riferimento al previgente articolo 95, comma 2, del DPR n. 554/99, hanno confermato come la percentuale di possesso dei requisiti da parte della mandataria, nonché la sua spendita in misura maggioritaria, con il DPR 207/2010 “in misura percentuale superiore” dovessero trovare applicazione “Per le associazioni temporanee di imprese…di tipo orizzontale”.
A fini meramente cautelativi, senza che questo possa essere interpretato come un obbligo, si consiglia, nell’ambito del costituendo raggruppamento, di scegliere una mandante non in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS21, dovendo ben specificare come detta ATI sia da considerarsi di carattere verticale.