“Art-bonus” per il recupero degli alberghi – I chiarimenti della C.M. 20/E/2016
Confermata l’applicabilità del credito d’imposta per il recupero di strutture alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, anche nell’ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell’edificio (nel rispetto del cd. piano casa).
Per beneficiare dell’agevolazione il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella C.M. n. 20/E del 18 maggio 2016, che nel commentare le novità fiscali introdotte dalla legge di Stabilità 2016 approfondisce, tra l’altro, la disciplina dell’Art-bonus, ovvero il credito d’imposta per il recupero delle strutture turistico-alberghiere, introdotto dall’art. 10, del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014[1].
Come noto, tale disposizione, ha riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[2] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di:
- manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”);
- incremento dell’efficienza energetica;
- eliminazione delle barriere architettoniche.
Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.
In merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all’agevolazione per l’acquisto di mobili e componenti di arredo da utilizzare, in via esclusiva, nelle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano “dismessi” dall’attività d’impresa prima del periodo d’imposta successivo all’acquisto.
Ai fini della fruibilità dell’Art-bonus, è stato emanato il D.M. attuativo 7 maggio 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter beneficiare di tale credito, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande (cd. “click day”)[3].
Inoltre, la legge di Stabilità 2016 interviene sul punto, estendendo l’applicabilità del credito d’imposta per il recupero delle strutture alberghiere anche all’ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell’edificio[4].
Tuttavia, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016, l’operatività dell’Art-bonus anche a tali interventi è subordinata ad un Decreto ministeriale (non ancora emanato), che dovrà individuare le modalità applicative che le imprese interessate dovranno seguire per poter beneficiare del suddetto credito[5].
Si ricorda che l’agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale il credito è concesso[6]:
- viene ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013 relativo al regime “de minimis” e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[7].
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione,ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24.
Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma quanto già chiarito nel Decreto attuativo, ovvero che il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- non concorrealla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
- non rilevaai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[8](art. 109 del TUIR).
Con riferimento al limite generale di utilizzo di tale beneficio, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016 precisa che il credito dell’Art-bonus è soggetto alla disciplina prevista per le agevolazioni “sovvenzionali” (che consistono nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi), ovvero al limite annuo fissato a 250.000 euro (ai sensi dell’art. 1, co. 53, della legge 244/2007)[9].
[1] Cfr. ANCE “Credito d’imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere” – ID N. 21646 del 6 agosto 2015.
[2] L’importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d’imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro).
[3]Tale decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell’agevolazione, stabilisce:
- i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio;
- ’indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall’art.3, co.1, lett. b, c, ddel D.P.R. 380/2001;
- le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato.
[4]Secondo le modalità di cui all’art.11 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 (cd. “piano casa”).Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”- ID N. 23273 del 13 gennaio 2016.
[5] In particolare, dovranno essere individuate:
- le tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio;
- i singoli interventi agevolabili (nell’ambito di quelli già specificati dal co. 2 dell’art. 10, D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2014);
- le procedure per l’ammissione al beneficio che, anche in tale ipotesi, segue il criterio cronologico di presentazione delle domande;
- le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo di tale agevolazione.
Sul punto si osserva che l’art. 1, co. 320 della legge 2208/2015, stabiliva come termine entro cui emanare tale Decreto attuativo il 1°aprile 2016, ovvero entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di Stabilità.
[6] Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma che solo per le spese sostenute nel 2014, primo anno di applicazione del beneficio, il credito va indicato nel modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta 2015, tenuto conto che i termini di presentazione del Modello Unico 2015 sono scaduti prima della concessione del credito.
[7]L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
[8] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[9] A tale tipologia di crediti non si applica:
- il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale di 700.000 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (…)”.
- il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).