Art. 42 D. L. n. 18/20 – Inail indicazioni operative per le denunce di infortunio da COVID 19

Si fornisce qui di seguito un approfondimento  in merito a quanto previsto dall’art. 42  del D.L. n. 18/20, anche alla luce di quanto indicato dall’Inail con due specifiche note di recente pubblicazione.

In particolare, la norma prevede che, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore rediga il consueto certificato di infortunio e lo invii telematicamente all’Inail  che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Le prestazioni Inail, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Ad oggi, rispetto al dettato normativo, l’Inail  è intervenuto con la  nota n. 3675 del 17 marzo 2020 (trattazione dei casi di malattia da Covid 19 nel personale sanitario) confermando  quanto già indicato con la circolare  n. 74/95, sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale,  e chiarendo   che le affezioni morbose da COVID – 19 sono riconducibili all’infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale e come tali devono essere istruite e trattate in sede amministrativa.

La suddetta nota Inail, la cui efficacia, si ribadisce, è circoscritta al personale sanitario, ha altresì chiarito che la trattazione del caso come infortunio sul lavoro non esclude anche la tutela concorrente della malattia professionale, allorché siano provati in causa gli elementi costituitivi della stessa.

La giurisprudenza prevalente ammette pertanto tale doppio binario di tutela e quindi l’ammissibilità di domande alternative di riconoscimento.

La Cassazione civile, con sentenze  19-07-1991, n. 8058 e 13-03-1992, n. 3090, sotto un profilo probatorio, ha  introdotto un  procedimento presuntivo secondo il quale la prova del contagio può essere presunta in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti e prescindendo dall’individuazione dello specifico momento di contrazione del virus/ agente biologico. 

Recependo tale orientamento giurisprudenziale, l’Inail ha adottato, con circolare, le “Linee guida per la trattazione di malattie infettive e parassitarie” deliberando che le stesse debbano essere trattate come infortunio sul lavoro.

Con l’allegata  circolare n. 13/20,  l’Istituto  ha altresì fornito  una più ampia disamina  in merito alle disposizioni di cui all’art. 42 del D.L. n. 18/20,  al fine di chiarire per la generalità dei datori di lavoro quali adempimenti saranno utili per la corretta gestione della fattispecie in esame.

Inizialmente la nota ha ricordato che, per il conseguimento di  determinate prestazioni (indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno una tantum in caso di morte; rendita ai superstiti; assegno per l’assistenza personale continuativa (APC); assegno d’incollocabilità; rimborso spese mediche), il termine  prescrizionale è di tre anni.

Per alcune prestazioni, invece, ricorda l’Istituto, i termini prescrizionali sono quinquennali (ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento) o decennali (rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall’istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio) previsti dalla comune disciplina civilistica.

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del D.L. n. 18/20  i predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Anche i termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi, così come tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall’assicurato sia quelle disposte dall’Inail e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Entrando nel merito della disposizione contenuta  nell’art. 42, comma 2, che, come già evidenziato,  individua una tutela infortunistica dell’Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus,  è la giurisprudenza prevalente che equipara  la causa virulenta con cui tali eventi colpiscono i lavoratori a quella violenta da cui scaturisce la gestione infortunistica dell’evento.

In questo caso, pertanto, sono destinatari di tale tutela tutti i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

Si è già avuto modo di evidenziare come l’ambito della tutela riguardi innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

A titolo meramente esemplificativo, l’Inail richiama anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: si tratta di  lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto etc.

Tali casistiche non esauriscono ovviamente l’ambito di intervento della tutela infortunistica, in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.

A tal riguardo, viene richiamata la sentenza della   Cassazione n. 9913 del 13 maggio 2016 che sancisce il principio secondo cui  l’infortunio possa essere  indennizzabile da parte dell’Inail anche nel caso in cui lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie rispetto a quella principale.

Pertanto, sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”. Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore.

Nel caso in cui l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si possa comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Ferma restando pertanto l’attività accertativa rimessa al medico- legale, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, lo stesso medico certificatore è tenuto a  predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail.

Il certificato medico, oltra a riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, dovrà indicare la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio, l’Inail considera valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare il contagio stesso.

Per quanto di  competenza, l’Inail conferma che i datori di lavoro sono tenuti anche per tale fattispecie infortunistica ad assolvere all’obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d’infortunio, così come previsto, in tutti i casi di infortunio, dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l’adempimento dell’obbligo.

A tal riguardo, solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini (2 gg.) per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.

Le Strutture territoriali Inail  dovranno essere in grado di agevolare l’acquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata.

Per i datori di lavoro assicurati all’Inail, l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio.

Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all’Istituto compilando, nel caso di contagio da COVID 19, l’apposito campo “malattia infortunio” presente nell’applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line. La valorizzazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi “data inizio prognosi” e “data fine prognosi”.

Il termine iniziale, ai fini delle tutele Inail, decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia.

Nei casi di dubbia competenza, ovvero nei casi in cui vi sia incertezza se l’evento sia riconducibile all’Inail per la trattazione e quindi l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e di malattia professionale, o all’Inps per il caso di malattia comune, in quanto si è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, sarà  necessario, come previsto da un’apposita Convezione (cfr Circolare Inail n. 47 e Inps n. 69 del 2 aprile 2015), che gli Enti preposti,  con  rispettive  segnalazioni dei casi, trasmettano la documentazione attinente all’evento denunciato.

L’Inail, in conclusione, ricorda che sono stati avviati adeguamenti procedurali per la rilevazione a livello centrale dei casi di malattia-infortunio dovuti al contagio da nuovo coronavirus, al fine di escludere tali eventi lesivi dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, fermo restando il riconoscimento medico-legale del dato epidemiologico, in merito all’utilizzo del mezzo di trasporto sono derogati, per la durata dell’emergenza da COVIDI 19, gli indirizzi amministrativi che prescrivono l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa, considerando meno rischioso in questo frangente l’utilizzo del mezzo privato.