ART. 1, CO. 458 L. n. 197/2022 COMPENSAZIONE PREZZI – DISAPPLICAZIONE DELL ’ARTICOLO 29

Quesito: L’Art. 1, co. 458 della Legge di Bilancio statale n. 197/2022 apporta talune
integrazioni all’art. 26 del D.L. Aiuti, sia introducendo alcuni nuovi commi sia talune
modifiche alla norma originaria, che sostanzialmente prorogano lo speciale
meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche
per i lavori eseguiti nel 2023. Il nuovo co. 6-bis dell’art. 26 D.L. 5072022 introduce la
proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseg uiti o
contabilizzati nel 2023 con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro
il 31 dicembre 2021. In particolare, il nuovo comma prevede che il SAL relativo alle
lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, venga
adottato applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a
specifiche clausole contrattuali; che nelle more dell’aggiornamento annuale dei
prezzari, le stazioni appaltanti possano continuare ad utilizzare l’ultimo prezzario
adottato, compreso quello infrannuale di cui all’art. 26, co. 2, pubblicato a luglio
2022, fermo restando il successivo cong uaglio, in aumento o diminuzione (nuovo co.
6-quinquies); che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari
aggiornati, siano riconosciuti, al netto del ribasso d’asta, nella misura del 90 per
cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022, e nei limiti delle risorse
disponibili. Prevede inoltre che le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti siano,
anzitutto, quelle interne (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali
ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati)
e che in caso di insuf ficienza di queste ultime, per l’anno 2023, le stazioni appaltanti
che non abbiano avuto accesso ai Fondi ministeriali per l’anno 2022, acced ano al
riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse
assegnate. Con DM da adottare entro 30 giorni, il MIMS stabilirà le moda lità di
accesso al Fondo e i criteri di assegnaz ione agli aventi diritto. Il nuovo co. 6-ter del
cit. art. 26 D.L. 50/2022 prevede poi che le medesime disposizioni del co. 6-bis sopra
riferite, trovino applicazione, in deroga all’art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, anche
agli appal ti pubblic i di lavori – compresi quelli affidati tramite accordi quadro –
aggiudicati sulla base di offerte aventi termine finale di presentazione compreso tra il
1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La disposizione prevede che in ogni caso per
gli appalti e gli accordi quadro per cui è stata presentata offerta nel corso dell’anno
2022, gli extra costi saranno riconosciuti nella misura dell’80% (invece che del 90%
prevista invece per i contratti affidat i a valle di offerte con termine finale di
presentazione fino al 31 dicembre 2021). Il comma 6 sexies introduce una deroga
espressa per i contratti di cui ai sopra richiamati commi 6 bis e 6 ter prevedendo che
“Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui all’artico lo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25»; Com’è noto l’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022 , n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in relazion e alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente pubb licati successivamente alla data di entrata in
vigore del medesim o d.l., ha stabilito al comma 1 che fino al 31 dicembre 2023, sia
previsto: a) l’obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di
revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo

restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); b)
per i contr atti relativi ai lavori, in derog a all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che le variazioni di prezzo dei singoli
materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al
prezzo, rilevato nell’anno di presentazio ne dell’of ferta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui
al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumen to o in
diminuzione, per la percentuale ecceden te il cinque per cento e comunque in misura
pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Al
comma 2 ha previsto che sia l’Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita’ sostenib ili, a definire la metodologia di rilevazione
delle varia zioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma
1, anche per le finalita’ di cui all’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili procede alla determinazione con
proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di
statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
piu’ significativi relative a ciascun semestre. Ma per i contratti di cui al comma 6 bis e
del comm a 6 ter della nuova legge di bilancio statale 2023, il comma 6 sexies ha
previsto che non debba farsi applicazione dell’art. 29, co. 1, lett. b) e co. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 11 del D.L. 4/2022: in altre parole , per tali contratti le stazioni appaltanti non
saranno più tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materia li che
superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, e, conseguentemente, a riconoscere,
a valle di rilevazio ni semestrali del MIMS sulla base delle rilevazioni effettuate
dall’IST AT ai sensi del comma 2 in sede di definizione della metodologia di
rilevazione, le compensazioni solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella
misura massima pari all’80% di tale eccedenza. Ritenuto quanto disposto dal nuovo
art. 6 sexies si chiede il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti: a) se in
virtù del disposto del comma 6 sexies introdotto all’art. 26 del D.L. 50/2022 dall’art. 1
comma 458 della L. di bilancio statale 2023, per i contratti di cui ai commi 6 bis e 6
ter, la disapplicazione delle disposizion i di cui all’articolo 29, commi 1, lettera b) e
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 comporti
conseguentemente la disapplicazione per detti contratti della metodologia di
rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi; b)
se relativa mente ai contratti regolati dall’art. 29 del D.L. 4/2022 e dunque nei quali le
SSAA abbiano prev isto la clausola di revisione prezzi secondo il disposto dell’art. 29
del DL 4/2022, si debba, alla luce del comma 6 sexies dell’art. 26 D.L. 50/2022 come
introdotto dall’art. 1 comma 458 della L. 197/2022, disapplicare la clausola
revisionale prevista nei relativi bandi e, conseguentemente, la metodologia di
rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi di
cui all’art. 29 D.L. 4/2022, facendo applicazione del diverso meccanismo previsto dal
co. 6-bis dell’art. 26 D.L. 50/2022 come introdotto dall’art. 1 comma 485 della legge
di bilancio statale 2023.

Risposta: Il comma 6-bis dell’art. 26 del d.l. 50/2022 e s.m.i. si applica agli interventi
individuati dal comma medesimo “anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali e a quan to previsto dall’articolo 216, comma 27-ter , del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”. Il comma 6-ter dell’art. 26 del d.l. 50/2022 e
s.m.i. si applica agli interventi individua ti dal comma medesimo “in deroga all’articolo
106, comma 1, lettera a), quarto period o, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Ai sensi del comma 6-sexies dell’art. 26 del
d.l. 50/202 2 e s.m.i. “Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente
articolo non si applic ano le disposizioni di cui all’articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modifica zioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25”. Pertanto, agli interventi di cui ai suddetti commi 6-
bis e 6-ter , per le lavorazioni eseguite nel periodo 01/01/2023-31/12/2023, non si​
applicano nè le clausole revisionali di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), ove
previste, né le compensazioni di cui all’art. 29, comma 1, lettera b, del d.l. 4/2022 e
s.m.i.