Aree con materiali di riporto, chiarimenti sulla gestione degli interventi
Dopo il DPR 120, entrato in vigore lo scorso 22 agosto, relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dall’attività dei cantieri edili, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento – con la Circolare n. 0015786 del 10 novembre 2017 ha chiarito alcuni aspetti particolarmente importanti relativi agli interventi di trasformazione urbana in aree nelle quali sono presenti i materiali di riporto.
In via preliminare è opportuno ricordare che il DPR 120/17 aveva definito le condizioni in base alle quali i materiali di riporto possono essere trattati, qualora ricorrano le condizioni tecniche indicate nel citato DPR (articoli 2 e 4, allegato 10), come sottoprodotti adottando le procedure amministrative previste per le terre e rocce da scavo.
La Circolare ministeriale chiarisce alcuni aspetti di una materia che, soprattutto a seguito delle interpretazioni da parte degli enti locali e della magistratura, ha evidenziato criticità nonostante i ripetuti interventi legislativi avviati dal 2012 sino a quello del DPR 120/2017.
Per altro la Circolare n. 0015786 del 10 novembre 2017 è particolarmente importante, considerati i termini e gli orientamenti a suo tempo espressi nella nota inviata dal Ministero dell’ambiente all’ISPRA il 14 maggio 2014.
Nel merito dei contenuti della Circolare n. 0015786 si evidenzia, come già accennato, che è relativa alle modalità di gestione del suolo contenente le matrici materiali di riporto per la cui individuazione si deve fare riferimento all’art. 3 del decreto legge n. 2/2012 ossia il suolo costituito “da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”
Nel paragrafo III la Circolare fornisce le indicazioni di carattere operativo per le gestione di tre fattispecie di cui la prima è quella relativa all’ipotesi del suolo che rientra nelle specifiche del sottoprodotto (art. 2 – 4, All. 10 DPR 120/17) trasportato in altro sito/processo produttivo secondo le indicazioni e le procedure del DPR 120/17.
Le altre due ipotesi con le relative soluzioni, sono quelle di interesse per le trasformazioni del territorio e cioè:
- Terre e rocce contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3 comma 2 DL 2/12 possono essere utilizzate nel sito di produzione ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DPR 120/17 e dell’art. 185 del d.lgs. 152/06.
- Terre e rocce contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 DL 2/12 rappresentando fonti di contaminazione devono essere alternativamente:
- rimosse (procedura di bonifica);
- sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute (tali attività vanno intraprese in tutte quelle ipotesi in cui la normativa sulle bonifiche prevede l’applicabilità della messa in sicurezza permanente);
- rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti (in tali casi si prevede il “trattamento” di tali matrici, che ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006 consiste in tutte quelle “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”).
Infine, la Circolare precisa che se nelle matrici materiali di riporto è presente una fonte di contaminazione si dovrà procedere alla sua eliminazione prima del riutilizzo nel sito di produzione.
In allegato la Circolare Ministero ambiente n. 0015786 del 10 novembre 2017