Apprendistato professionalizzante – Cig – Nota INL n. 527/2020
L’Ispettorato sottolinea l’impossibilità di far svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, poiché sia il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo risultano sospesi.
L’obbligo formativo per gli apprendisti potrà essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 148/2015, che include tra i destinatari degli ammortizzatori sociali anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante e stabilisce che “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.
In caso di riduzione dell’attività lavorativa, invece, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato secondo la disposizione predetta, è possibile attivare la formazione in modalità e-learning o FAD nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente (nel caso di specie sottoposto dall’Ispettorato interregionale del lavoro di Milano, secondo la disciplina introdotta dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148/2020).