Apprendistato e distacco – Chiarimenti dell’INL
In proposito, l’Ispettorato del Lavoro non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, purché siano garantiti i requisiti di legge, in particolare:
• l’interesse del distaccante,
• l’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore,
• la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.
Per quanto attiene la figura del tutor, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, la nota sottolinea quanto già espresso dal Ministero del lavoro con la circolare n. 40/2004, seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ossia che, qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può essere esteso all’attività di “tutoraggio”.
In tali casi, pertanto, rileva che tale figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.