Apprendistato duale – Messaggio INPS n. 285/2024
Si segnala che l’INPS, con il messaggio n. 285/2024, è intervenuto in merito alle novità introdotta dal Collegato Lavoro (cfr. comunicazione Ance del 7 gennaio scorso) in materia di apprendistato duale.
Si rammenta che il Collegato Lavoro (art. 18, legge n. 203/2024) ha modificato la disciplina dell’art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015 inerente l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico), prevedendo la possibilità di trasformazione di tale contratto, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante, anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi”.
Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, per l’assunzione di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o dal diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo (art. 45, d.lgs. n. 81/2015).
La “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:
- al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, di cui all’art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008;
- allo svolgimento di attività di ricerca;
- allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
L’Inps rammenta che il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita “la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro […]”. La medesima disposizione prevede altresì che “la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale”.
La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello. Fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo e per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 45, comma 3).
Per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto disposto dall’art. 45, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2015.
L’Istituto sottolinea inoltre che, per il generale regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato, compresi i casi di trasformazione in argomento, deve farsi riferimento alla circolare Inps n. 108/2018.
L’Inps evidenzia altresì che, come precisato con il messaggio n. 1478/2019 in relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca le riduzioni di cui all’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.
Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs. n. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.