Apprendistato duale – Accordo interconfederale 18 maggio 2016

Il 18 maggio scorso è stato siglato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, l’Accordo interconfederale sull’apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e terzo livello (apprendistato di alta formazione e di ricerca).
L’accordo, finalizzato all’attuazione del c.d. “sistema duale” imperniato sull’alternanza scuola-lavoro, è comunque cedevole rispetto ad eventuali previsioni della contrattazione collettiva nazionale sulla materia.
Nel richiamare le relative disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del DM 12 ottobre 2015, l’intesa è incentrata sul trattamento retributivo dell’apprendista:
  •  per l’apprendistato di primo livello, viene stabilito che all’apprendista deve essere attributo convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il relativo percorso formativo e vengono definiti i livelli percentuali minimi di retribuzione per ciascun anno di durata del contratto, prendendo a riferimento l’anno scolastico/formativo di frequenza.
Per il primo anno di apprendistato, la retribuzione minima è pari al 45% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento, per il secondo anno al 55%, per il terzo anno al 65%, per il quarto anno al 70%.
 L’aliquota retributiva da applicare deve essere sempre individuata in associazione al percorso formativo.
 
  • per l’apprendistato di terzo livello è confermato il trattamento retributivo con il regime del sottoinquadramento, in proporzione alla durata del contratto. Per i percorsi di durata superiore all’anno, la retribuzione corrisponde a quella di due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato e  a quella  di un livello sotto per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per i percorsi di durata pari o inferiore all’anno, il sottoinquadramento è di un livello sotto quello di destinazione finale.
Per entrambe le tipologie di apprendistato, resta fermo l’esonero da ogni obbligo retributivo per la formazione svolta nell’istituzione formativa e il riconoscimento al lavoratore del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro.
 L’intesa, inoltre, ribadisce la facoltà delle parti di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.
  Viene quindi specificato che la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella inerente la disciplina lavoristica di riferimento dovranno essere comprese nel piano formativo individuale, definito in sede di conclusione del contratto, nonché nel protocollo siglato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa.
 Nell’ipotesi in cui le forme di apprendistato in esame non siano state regolamentate dalla contrattazione collettiva nazionale, i ccnl, per tutti gli altri aspetti di relativa competenza, possono fare riferimento alla disciplina definita dagli stessi per l’apprendistato professionalizzante.