Applicabilità dell’art. 120, Co. 1, Lett. b) D.Lgs. 36/2023 ai LAVORI SUPPLEMENTARI: i chiarimenti dell’ANAC
Con il Parere n. 34 del 9 settembre u.s. l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 120, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, in tema di modifiche contrattuali per lavori supplementari.
In particolare, è stato richiesto se fosse possibile affidare ad un unico contraente ulteriori interventi, sopravvenuti rispetto all’appalto originario e strettamente connessi ad esso sotto il profilo tecnico ed economico.
La risposta dell’ANAC ha evidenziato che l’istituto può essere utilizzato esclusivamente nella fase di esecuzione del contratto e a condizione che:
• i lavori aggiuntivi siano effettivamente “necessari” e non già previsti nell’appalto iniziale;
• il cambio di contraente risulti impraticabile per motivi tecnici o economici, o comporti notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
• l’aumento del prezzo non superi il 50% del valore del contratto originario.
L’Autorità ha richiamato inoltre la giurisprudenza europea e nazionale, ribadendo che la modifica contrattuale non deve mai assumere carattere “sostanziale”, ossia alterare significativamente
l’equilibrio del contratto o introdurre prestazioni tali da configurare una nuova gara.
Con riguardo all’ipotesi di affidamento parziale dei soli interventi impiantistici e separazione dei restanti lavori edili, ANAC ha sottolineato il rischio di frazionamento dell’appalto, fattispecie non ammessa dal Codice.
In conclusione, l’Autorità ha rimesso al soggetto istante la valutazione puntuale della sussistenza dei presupposti, evidenziando che non possono giustificare la modifica mere ragioni di opportunità, ma solo la necessità sopravvenuta di garantire l’integrazione funzionale con l’opera principale
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere

