Appalto integrato, il Consiglio di Stato chiarisce il ruolo dei progettisti indicati dalle imprese

Legittima la scelta dell’impresa che partecipa alla gara come concorrente singola comunicando di voler affidare la progettazione al proprio ufficio tecnico e a due progettisti esterni.

In tema di appalto integrato è legittima l’offerta in cui il concorrente dichiara di partecipare in forma singola per la parte avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori, e con un raggruppamento temporaneo di professionisti per la sola progettazione esecutiva e l’avvalimento di due progettisti esterni.

Con l’enunciazione di questo principio il massimo organo di giustizia amministrativo ha accolto il ricorso proposto contro la sentenza con la quale il Tar Puglia – Lecce aveva annullato l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei lavori di recupero di un immobile del Comune di Carpignano Salentino «per incerta identità dell’offerente». Ciò in considerazione del fatto che la società costruttrice offerente aveva dichiarato di partecipare alla gara in veste di concorrente singola ed al tempo stesso comunicato di voler affidare la progettazione al proprio ufficio tecnico e a due progettisti esterni facenti parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) di cui facevano parte questi ultimi, quali mandatari, e la predetta società, in qualità di mandataria. Il che, ad avviso del Tar, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad escludere l’offerta perché i due professionisti avevano assunto la veste di concorrenti e, come tali, avrebbero dovuto sottoscrivere l’offerta economica presentata dalla società mandataria.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Collegio muove dal presupposto che la fattispecie non appare incompatibile con l’articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui in caso di appalti integrati di progettazione e esecuzione di lavori, il concorrente può indicare di avvalersi di progettisti qualificati «o di partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione». Ragione per la quale – argomenta la sentenza – se è legittimo che in relazione all’esecuzione di un appalto integrato si formi un raggruppamento per l’esecuzione dei lavori ed un distinto raggruppamento per l’espletamento del servizio di progettazione, è altrettanto legittimo che l’esecuzione dei lavori sia affidata ad una impresa singola e la progettazione esecutiva a progettisti interni affiancati da progettisti esterni. Soggetti che assumono la veste di progettisti indicati e non di partecipanti alla gara .

In caso di appalto integrato – aveva già sentenziato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4715/2015 – , l’operatore economico può effettuare direttamente la progettazione, avvalersi di progettisti o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, sicché è evidente che, qualora l’operatore economico scelga la seconda opzione, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara

Il che si verifica anche nel caso in cui i progettisti esterni sottoscrivano un accordo per il servizio di progettazione esecutiva. Accordo che non qualifica i progettisti come concorrenti, in quanto sono tali «soltanto i soggetti che assumono l’impegno ad eseguire l’appalto integrato nella sua interezza».

Indirizzo giurisprudenziale
I principi affermati dalla sentenza in narrativa sono aderenti al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui:
– in tema di appalto integrato il concorrente è l’appaltatore che partecipa alla gara, il quale deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, anche mediante ricorso a progettisti esterni. Ciò in quanto, a differenza delle gare di incarichi di progettazione, «i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’amministrazione in caso di aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara» (Consiglio di Stato, sentenza 27 marzo 2013, n. 1757);

– il raggruppamento di professionisti costituito ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 non assume la veste formale di concorrente nell’ambito della gara di appalto, fermo restando il possesso, da parte dei professionisti interessati, dei requisiti di ordine onorabilità di cui all’articolo 38 del predetto decreto legislativo, quale presupposto indefettibile di qualsiasi pubblico affidamento o sub affidamento ( Consiglio di Stato, sentenza 16 febbraio 2015 n. 775 ).

Orientamento giurisprudenziale già formatosi sotto la vigenza dell’articolo 19, comma 1-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ( ex multis, Consiglio di Stato, sentenza 9 novembre 2005, n. 6260) ed al quale si era conformata anche l’Autorità per i lavori pubblici ( deliberazione 28 agosto 2004, n. 147).

(Fonte: Edilizia e Territorio)