APPALTO INTEGRATO: ANTICIPAZIONE DOVUTA ANCHE PER LA PROGETTAZIONE

Con il parere n. 4007/2026, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all’anticipazione del prezzo negli appalti integrati, con riferimento all’art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14.
È stato chiesto se, in caso di appalto integrato, la stazione appaltante potesse non concedere l’anticipazione per le attività di progettazione, in quanto riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura per i quali l’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14 prevede la facoltà di riconoscere un’anticipazione fino al 10%, e se, conseguentemente, sia corretto limitare l’anticipazione al 20% dell’importo contrattuale riferito alla sola esecuzione dei lavori, nonché attivare l’erogazione dell’anticipazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori.
In via preliminare, il Ministero ha chiarito che la progettazione rientra nei servizi di ingegneria e architettura. Tuttavia, con riferimento all’appalto integrato, l’art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Da tale previsione si ricava che, in caso di appalto integrato, l’anticipazione è dovuta non solo per i lavori, ma anche per la progetta-zione esecutiva.
Il MIT ha inoltre evidenziato che l’art. 33 dell’Allegato II.14, come modificato dal d.l. n. 73/2025, convertito nella l. n. 105/2025, prevede al comma 1-bis la possibilità di riconoscere un’anticipazione fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura, nei limiti della disponibilità del quadro economico, ma tale previsione opera nei casi di affidamento dei soli servizi e non nell’ambito dell’appalto integrato. In quest’ultimo caso, infatti, la progettazione esecutiva è parte della prestazione unitaria oggetto del contratto.
Conseguentemente, il Ministero ha ritenuto che non sia corretto limitare l’anticipazione al 20% della sola quota relativa all’esecuzione dei lavori, dovendosi considerare, seppur di-stintamente, anche la progettazione esecutiva. Parimenti, non è corretto attivare il meccanismo di erogazione dell’anticipazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori, atteso che l’art. 125, comma 1, prevede espressamente, per l’appalto integrato, che l’anticipazione sia calcolata e corrisposta distintamente per progettazione ed esecuzione.
In senso analogo, è richiamato il parere MIT n. 3200/2025.

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