Appalto, escluso chi taglia troppo il costo del lavoro
Il Tar Lazio con la Sentenza n. 12873/2016 del 30/12/2016, interviene sul costo del lavoro, affermando che quello indicato dalle tabelle ministeriali è il “costo medio orario del lavoro” e non “i minimi salariali retributivi”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la suddetta Sentenza nei confronti di una Spa, annullandole l’aggiudicazione dell’appalto perché l’offerta dell’impresa taglia troppo il costo del lavoro rispetto alle tabelle orarie ministeriali. Ciò in quanto il ribasso risulta fondato su ore di lavoro supplementare che tuttavia costituiscono un dato aleatorio anche dopo il Jobs Act: il personale part-time, infatti, ben può rifiutare la prestazione quando va oltre il 25% delle ore di lavoro settimanali. Non è dunque su quello che la società può fondare la convenienza della sua offerta rispetto ai suoi competitors.
Con il nuovo Codice Appalti le tabelle orarie ministeriali del costo del lavoro costituiscono soltanto un parametro di riferimento per valutare se l’offerta proposta per l’appalto risulta anomala o meno. L’amministrazione ha poteri discrezionali e il giudice può sindacarne l’esercizio soltanto valutando se la stazione appaltante è stata attendibile nell’applicazione delle norme tecniche.
Fonte: Tar Lazio, Italia Oggi