Parere MIT 26 settembre 2024, n. 2780 – Svincolo della garanzia definitiva

Il 26 settembre u.s., il MIT ha fornito un parere relativo allo svincolo della garanzia definitiva all’ultimazione dei lavori.
In particolare, è stato chiesto di fornire un riscontro ai seguenti quesiti relativi allo svincolo della garanzia definitiva:
1) Qualora il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione venga emesso prima dello scadere dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per svincolare l’ammontare residuo della garanzia definitiva risulta necessario, comunque, attendere il decorso dei dodici mesi dalla suddetta data?
2) Relativamente agli appalti nei quali risulta previsto il pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione, è possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un’unica soluzione successivamente all’ultimazione delle prestazioni o, invece, la stazione appaltante è, comunque, tenuta a procedere allo svincolo progressivo della stessa in applicazione dell’art. 117, comma 8,
32 del D.Lgs. n. 36/2023;
3) Qualora l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori o di analogo documento non risulti preceduta dall’emissione degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, la garanzia definitiva risulta svincolabile in un’unica soluzione?
4) I commi 8 e 9 dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 risultano applicabili anche agli appalti sotto soglia?”
Il Ministero, ha fornito risposta ai quattro questiti, chiarendo che in base all’art. 117, co. 3, secondo cpv, d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva “cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8”. Il successivo comma 8 stabilisce, poi, che “la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”. Inoltre, aggiunge il MIT, l’art. 27 dell’All. II.14 al Codice recita che “alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125,
comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo”. L’art. 38, co. 3, dell’All. II.14 al Codice, inoltre, prevede che “a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27…”.
Tanto premesso, il MIT chiarisce che la risposta al primo quesito è negativa, in quanto non occorre attendere il decorso dei 12 mesi. La risposta al secondo quesito è la prima, ossia è possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un’unica soluzione successivamente all’ultimazione delle prestazioni. La risposta al terzo quesito è positiva. Anche la risposta al quarto quesito è positiva, vista la mancanza di una disciplina derogatoria per gli appalti sotto-soglia agli artt. 48-55 del d.lgs. 36/2023.