Appalti Pubblici: sempre obbligatoria l’indicazione del costo della manodopera

In tema di appalti pubblici, in risposta ad un parere di precontenzioso, l’ANAC ha ribadito che il concorrente è sempre tenuto a specificare nella propria offerta economica i costi della manodopera, anche nel caso in cui gli importi stimati non siano soggetti a ribasso.

L’argomento torna ad essere di rilevanza attuale, a seguito della più recente delibera ANAC n. 396 del 30 luglio 2024, con cui l’Autorità si esprime, sostanzialmente, in senso positivo rispetto alla domanda posta. Palazzo Sciarra, dopo aver ricordato quanto previsto dall’art. 48 co1 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero che “l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II” e il comma 4, stabilisce che ai “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”, sottolinea quanto espressamente previsto dall’art. 108, ovvero “nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.

Pertanto, rispetto a quanto indicato nel previgente Dlgs 50/2016 (esclusione, per gli affidamenti diretti ex art. 36 co 1 lettera a), dall’obbligo di richiedere in offerta i costi del personale), l’attuale formulazione dell’art. 108 non prevede tale deroga dovendosi applicare -pertanto -l’intera disciplina ordinaria laddove non espressamente derogata dagli artt. 48-55 del Dlgs 36/2023.

L’Autorità ha poi richiamato l’applicabilità del principio di eterointegrazione della documentazione procedurale, ribadendo che “La disposizione contenuta nell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 riveste natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell’eterointegrazione prefigurato dall’art. 1339 c.c., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie. Pertanto, la mancata previsione nella lex specialis dell’obbligo di indicazione specifica dei costi per la manodopera nell’offerta economica non impedisce l’applicazione della disposizione che lo impone, in quanto la lacuna nella disciplina di gara viene colmata mediante il richiamato principio dell’eterointegrazione, come da consolidato insegnamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 9078/2023), con l’effetto che, come sempre osservato dalla giurisprudenza, tale obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, sent. 20 maggio 2022, n. 6531/2022). Non sono stati pertanto ritenuti sufficientemente persuasivi i rilievi dell’amministrazione, fondati principalmente sulla natura procedimentale dell’affidamento diretto, ovvero sull’assenza di una procedura selettiva strutturata come una gara.

Anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria, sez. I, 17.6.2024 n. 958) e il MIT (parere Servizio Supporto Giuridico 26.2.2024 n. 2398) si sono espressi in tal senso.

Né si può affermare che la natura della procedura, caratterizzata da esigenze di semplificazione, possa consentire di derogare a tale obbligo. La previsione di un onere di indicazione del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza è, infatti, volto a garantire la tutela delle condizioni di lavoro, che si applica indistintamente per tutte le procedure di gara, compreso l’affidamento diretto.

Anac afferma, inoltre, che l’assenza negli atti di un obbligo di indicazione dei costi della manodopera nell’offerta non esclude la sua applicabilità, in quanto trova applicazione il principio dell’eterointegrazione di cui all’art. 1339 del Codice Civile che prevede l’inserimento automatico nella lex specialis delle norme imperative.

Pertanto, la mancata previsione nella lex specialis non impedisce l’applicazione della disposizione dell’art. 108 comma 9, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 9078).

Anac conclude evidenziando che la conseguenza dell’omessa indicazione del costo del personale è l’esclusione dal procedimento di gara «anche tenuto conto del fatto che avendoli indicati uno degli operatori concorrenti non sembra sussistere l’impossibilità» materiale «di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l’attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie (cfr. il recente TAR Sicilia, del 18 marzo 2024, n.1071)».