Appalti pubblici: novità sull’istituzione della banca dati nazionale degli operatori economici
Il Consiglio di Stato ha analizzato lo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) recante “Banca dati degli operatori economici” (BDOE) previsto dall’art. 81, comma 2 del Codice (e della corredata analisi dell’impatto della regolamentazione, A.I.R., e dell’analisi tecnico-normativa, A.T.N.) ovvero il database destinato a superare il sistema AVCpass.
Il Parere n. 1126/2018 del Consiglio di Stato arriva dopo quello preventivo dell’ANAC, che si era espressa con delibera 1 marzo 2018, e dell’AGID (vedi determinazione direttoriale n. 89 del 16 marzo 2018).
La BDOE istituita e gestita dal MIT ha l’obiettivo di permettere l’accesso ai dati concernenti la partecipazione alle gare, raccolti mediante interoperabilità e cooperazione applicativa, attraverso l’integrazione delle informazioni provenienti da diversi sistemi informativi.
Infatti, come chiarisce il Consiglio di Stato, la BDOE non costituisce una vera e propria “banca dati” conservata fisicamente in un hardware, ma è concepita come un centro di scambio e distribuzione di dati tra le stazioni appaltanti e i registri pubblici, gli altri registri, o in generale soggetti proprietari o gestori di dati necessari alle finalità di cui all’art. 81 del Codice.
Grazie a tale interscambio, le stazioni appaltanti potranno accedere ai documenti relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico e finanziario necessari per la partecipazione degli operatori economici alle procedure disciplinate dal codice e per il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei suddetti requisiti.
Come osservato nel parere, accanto alla predetta banca dati, il codice prevede l’istituzione di un sistema di interscambio delle informazioni, preordinato alla prevenzione dalla corruzione e alla tutela della legalità.
Nel merito, proprio al fine di assicurare il completo raggiungimento degli obiettivi previsti dal Codice, la Commissione ritiene necessario rilevare:
1. la presenza di incongruenze tra l’azione tecnica, ATN (analisi tecnico normativa), e la relazione AIR (analisi di impatto della regolamentazione) in ordine alle fonti di finanziamento della BDOE;
2. la mancata attuazione della previsione di cui all’art. 81, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti, con particolare riferimento “alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione”.
3. alcune disposizioni del decreto, nonostante quanto sopra evidenziato, sembrano rispondere ad una ad architettura tradizionale della “banca dati”, implicante la titolarità di dati propri e autonomamente acquisiti, addirittura in maniera non necessariamente informatica.
Tali eccezioni sono dettagliate nell’analisi dei singoli articoli dello schema di decreto.