Appalti pubblici, le faq dell’Ance sui raggruppamenti temporanei di imprese
- la partecipazione congiunta di una pluralità di operatori economici, anche di ridotte dimensioni, a gare di appalti di entità superiore a quella cui avrebbero potuto partecipare singolarmente;
- la realizzazione dell’appalto, nell’interesse della stazione appaltante, attraverso la valorizzazione dell’unione delle risorse e delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di più imprese, con ampliamento delle garanzie per la stessa stazione appaltante.
Più in generale, tale istituto ha effetti strutturalmente pro-concorrenziali, ampliando l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese, e lasciando un ampio margine di libertà di organizzazione dei fattori della prodizione (v. art. 19 direttiva UE 2014/24/UE).
Sicché, secondo gli orientamenti interpretativi emersi nel 2022, si conferma che la relativa normativa deve essere applicata proprio nel rispetto della ratio proconcorrenziale dell’istituto, con conseguente interpretazione non restrittiva dei requisiti di partecipazione, atteso anche il generale principio del favor partecipationis che connota la disciplina delle procedure a evidenza pubblica.
Su tale premessa, riportano in allegato, in forma di FAQ, i principali orientamenti applicativi sull’istituto dell’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese recentemente espressi da giurisprudenza amministrativa, MIMS e ANAC.