Appalti Pubblici – Il cumulo alla rinfusa non vale per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica
Il cosiddetto “cumulo alla rinfusa”, previsto dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 36/2023 per i consorzi stabili, può essere utilizzato ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, ma non consente di valorizzare, nell’offerta tecnica, le esperienze maturate indistintamente da tutte le imprese consorziate.
Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sezione I, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 4552, confermando un orientamento già espresso dal TAR Puglia, Bari, con la sentenza n. 464/2026.
Secondo i giudici, l’istituto ha una funzione pro-concorrenziale, poiché permette al consorzio di utilizzare, nei limiti previsti dalla normativa, i requisiti delle imprese consorziate per ottenere la qualificazione necessaria alla partecipazione alla procedura. Tale meccanismo non può, tuttavia, essere esteso automaticamente alla fase di valutazione qualitativa dell’offerta.
Il consorzio, pertanto, non può ottenere punteggi premiali sulla base di servizi o lavori eseguiti da una consorziata diversa da quella indicata per l’esecuzione dell’appalto oggetto della gara. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, le esperienze pregresse devono essere riferibili al consorzio stesso oppure all’impresa consorziata designata come esecutrice.
Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva attribuito un punteggio per un servizio analogo che non era stato svolto né direttamente dal consorzio né dalla consorziata indicata come esecutrice nella procedura contestata, ma da un’altra impresa consorziata, designata in una precedente e differente gara.
Il TAR ha quindi ritenuto illegittima l’attribuzione del relativo punteggio, precisando che un’applicazione del cumulo alla rinfusa anche ai criteri premiali finirebbe per determinare un vantaggio anticoncorrenziale e discriminatorio rispetto agli altri operatori economici.
In sintesi
- il cumulo alla rinfusa riguarda il possesso dei requisiti di qualificazione e di partecipazione;
- non permette di sommare indistintamente le esperienze delle consorziate per ottenere punteggi tecnici;
- le esperienze dichiarate nell’offerta tecnica devono essere riconducibili al soggetto che eseguirà concretamente la prestazione;
- la stazione appaltante deve verificare l’effettiva riferibilità dei servizi o dei lavori utilizzati per ottenere i punteggi premiali.
La pronuncia assume particolare rilievo per gli operatori economici nella predisposizione dell’offerta tecnica e per le stazioni appaltanti nella verifica dei servizi analoghi e delle esperienze professionali dichiarate dai concorrenti.
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