Appalti pubblici, dal 1° maggio in vigore il nuovo Decreto Pnrr

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 dello scorso 30 aprile, è stato pubblicato il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I – ossia, il 1° maggio 2022 – è stato già trasmesso al Parlamento per avviare l’iter di conversione.

Con riferimento al settore delle opere pubbliche, si evidenziano di seguito le misure di interesse.

 Art. 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere

Tale articolo, inter alia, introduce, all’articolo 95, comma 13, del Codice, tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, “l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

Ciò, sempre compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

 Art. 35 – Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Tale articolo chiarisce che le procedure “derogatorie” previste dall’articolo 48 del decreto n. 77/2021 – convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – in materia di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europeasi applicano anche in caso di suddivisione in lotti funzionali.

Art. 36 – Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura

Tale disposizione, al comma 2, prevede, nell’ambito del PNRR, che, in caso di interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

In allegato, il testo del provvedimento in commento

DL_36_2022