Appalti, in arrivo le nuove regole per i beni culturali
In arrivo la nuove regole per la partecipazione alle gare d’appalto, pubbliche o private, che riguardino le attività di scavo archeologico (comprese le indagini archeologiche subacquee), i lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro su immobili sottoposti a tutela e il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici.
E’ stato, infatti, registrato alla Corte dei Conti, dopo il via libera del Consiglio di Stato, il DM 374/2017 del Ministero dei Beni culturali predisposto in attuazione all’articolo 146, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 50/2016).
La qualificazione per i lavori sui beni culturali
Il DM specifica che le imprese che partecipano ad appalti su beni culturali devono dimostrare il possesso della qualifica specifica (ad esempio la OG2 relativa al Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, la OS25 relativa a scavi archeologici, ecc), e dell’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
Per i lavori sotto i 40 mila euro il certificato di buon esito dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall’amministrazione aggiudicatrice.
Il decreto prevede anche requisiti di idoneità tecnica sui lavori eseguiti; ad esempio per partecipare all’appalto l’impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell’importo della classifica per cui viene richiesta l’iscrizione. Il nuovo decreto, quindi, fa scendere la soglia prevista al 90% dal precedente DM 294/2000.
Infine, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati da scuole specialistiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale.
Attività di progettazione nei lavori sui beni culturali
Il nuovo decreto prevede che l’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali sia disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo, ma sono specificati anche i casi in cui può bastare il progetto definitivo.
Ad esempio il progetto definitivo può bastare per:
– i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico che non presentino complessità realizzative;
– negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, disponga l’integrazione della progettazione in corso d’opera.
Inoltre, il Decreto stabilisce che, per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisca il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuti motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.
Il DM specifica anche che per i lavori concernenti i beni culturali, nel caso in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali.
Per la direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del responsabile unico è necessario avvalersi di restauratore di beni culturali qualificato o, secondo la tipologia dei lavori, di un altro professionista di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali (archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc) in possesso di un’esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
Fonte: Edilportale.com