Appalti, i requisiti dei RUP dopo le Linee Guida Anac
Le regole su titolo di studio, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento sono cambiate il 22 novembre 2016.
Le nuove regole su nomina, ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni valgono a partire dal 22 novembre 2016, data di entrata in vigore delle Linee Guida dell’Autorità Anticorruzione (Anac). Lo chiarisce la stessa Anac, a seguito di richieste di chiarimenti ricevute dalle stazioni appaltanti.
Le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” – spiega l’Anac -, sono entrate in vigore il 22 novembre 2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 213, comma 2, del nuovo Codice Appalti (Dlgs 50/2016).
Per effetto dell’entrata in vigore delle suddette Linee Guida – aggiunge l’Anac -, ai sensi dell’art. 216, comma 8, del Codice Appalti, sono superate le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del Regolamento attuativo (Dpr 207/2010) del vecchio Codice Appalti.
Il RUP prima del 22 novembre 2016
Per le procedure bandite prima del 22 novembre 2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni.
Il RUP dopo il 22 novembre 2016
Alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo il 22 novembre 2016, e alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data del 22 novembre 2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, si applicano le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP.
RUP: titoli di studio, esperienza e importo delle gare
Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale alle dipendenze di stazioni appaltanti o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati. Leggi tutti i dettagli
Il seggio di gara
Il paragrafo 5.2. delle linee guida n. 3/2016, rubricato “Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP” – spiega l’Anac – stabilisce che il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.
La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, come previsto, ad esempio, per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima. In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. (Fonte: Edilportale)