Anticipazione del prezzo nei contratti pubblici: il MIT chiarisce sui termini di pagamento
Con il quesito n. 4027 del 5 febbraio 2026, rivolto al Servizio di supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), è stato chiesto un chiarimento in merito alla possibilità di liquidare l’anticipazione del prezzo prevista dall’articolo 125 del D.Lgs. 36/2023 anche oltre il termine di 15 giorni dalla consegna dei lavori.
Il dubbio nasceva da un caso concreto in cui l’operatore economico aveva presentato la polizza fideiussoria necessaria per l’anticipazione oltre i termini ordinariamente previsti per il pagamento. Nel frattempo, non erano stati emessi stati di avanzamento lavori (SAL) ed erano trascorsi più di tre mesi dalla consegna del cantiere.
L’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che l’anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto (e incrementabile fino al 30% nei documenti di gara), debba essere corrisposta all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, che coincide con la consegna dei lavori, anche in caso di esecuzione d’urgenza.
L’erogazione dell’anticipazione è però subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla somma anticipata, maggiorata degli interessi legali calcolati sul periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma.
La norma prevede inoltre la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione, nel caso in cui l’esecuzione non proceda secondo i tempi contrattuali per cause imputabili all’appaltatore.
Il parere del MIT
Nel rispondere al quesito, il MIT ha chiarito che il termine di 15 giorni previsto dalla norma ha natura ordinatoria e non perentoria, poiché la legge non lo qualifica espressamente come termine tassativo.
L’amministrazione ha ribadito il nesso funzionale tra l’anticipazione e l’effettivo avvio della prestazione, sottolineando che l’erogazione resta comunque subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria.
Alla luce dei principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici — in particolare quelli del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato — il MIT ha concluso che la stazione appaltante può procedere al pagamento dell’anticipazione anche oltre il termine ordinario di 15 giorni.
La decisione dovrà tuttavia tenere conto di diversi elementi: il tempo trascorso dalla consegna dei lavori, l’articolazione del cronoprogramma, l’effettivo avvio e sviluppo delle attività di cantiere e le motivazioni fornite dall’appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia.
In sintesi, il termine dei 15 giorni non preclude automaticamente il pagamento tardivo dell’anticipazione, purché sia rispettato il collegamento tra l’erogazione delle somme e l’avvio concreto dei lavori.

