Anticipazione del prezzo contrattuale art. 1 bis del Decreto Legge 26 giugno 2026 n.107 convertito dalla Legge 07 agosto 2026 n.152 (G.U. n.192 del 20 agosto 2026)
Con la disposizione in epigrafe è stata disposta, su richiesta dell’appaltatore, la sospensione, per i lavori in corso di esecuzione, del recupero dell’anticipazione, comunque non oltre il 31 Dicembre 2026.
Tale sospensione non trova applicazione per i lavori finanziati, in tutto od in parte, con i fondi PNRR.
Se l’intento, che ha spinto il legislatore a determinare detta disposizione, è senz’altro meritorio, il testo del provvedimento presenta invece molteplici criticità che potrebbero, in assenza di un chiarimento ministeriale, che sembra quanto mai opportuno, comportare problemi applicativi.
In particolare, in primo luogo, dal punto di vista letterale la disposizione si riferisce “all’art. 125 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n.36”, dimenticando come sussistano ancora appalti, che meritano pari attenzione, disciplinati, in tema di anticipazione, dall’art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo 50/2016.
D’altronde, se il recupero si intende sospeso “comunque non oltre il 31 Dicembre 2026”, francamente non si riesce a comprendere la ratio della locuzione “per il tempo strettamente necessario”.
Ancora più oscuro e poi l’inciso “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Questo in quanto il recupero dell’anticipazione, presupponendo inequivocabilmente la preventiva erogazione di quest’ultima, risulta questione di carattere finanziario e non economico, non apprezzandosi quali possano essere le risorse disponibili a cui si riferisce l’articolo.
Per altro verso è da significare come non venga in alcun modo specificato se la sospensione si riferisca ai Certificati di Pagamento da emettere, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, sino al 31 Dicembre 2026, ovvero anche a quelli precedenti, detta entrata in vigore, ma non ancora liquidati a quel momento.
Questo non dovendo dimenticare come il provvedimento potrebbe avere validità per i lavori contabilizzati, con emissione di un SAL, entro il 31 Dicembre, anche se con Certificato emesso in momento successivo.
In attesa del richiamato chiarimento, si ricorda come la sospensione non sia comunque automatica, conseguendo la stessa solo previa richiesta di parte.

