Anticipazione del 20% del prezzo del contratto fino a luglio 2016

L’anticipazione del prezzo, insieme alle disposizioni riguardanti la Soa, tra le novità contenute nell’art. 7 del Decreto 30 dicembre 2015, n. 210, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”.

Anticipazione del corrispettivo d’appalto.

Viene disposta la proroga, fino al 31 luglio 2016, della previsione che consente all’appaltatore di usufruire dell’anticipazione del prezzo d’appalto nella misura del 20% dell’importo contrattuale (art. 7, comma 1).

A seguito della proroga suddetta, pertanto, per i contratti affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 11 del 2015 (di conversione del decreto Milleproroghe 2015), ossia dal 1 marzo 2015, e fino al 31 luglio 2016, l’impresa appaltatrice potrà ottenere l’anticipazione del corrispettivo nella misura del 20%. Dal 1 agosto 2016 l’anticipazione tornerà al 10%.

Attestazione Soa.

 Viene prevista la proroga al 31 luglio 2016 della disposizione di cui al comma 9-bis dell’art. 253 del Codice appalti, che consente alle imprese di qualificarsi facendo riferimento ai requisiti maturati nel decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA, anziché all’ultimo quinquennio, così come previsto dall’art. 79 del Regolamento sui contratti pubblici (art. 7, comma 2, lett. a).

Le misure sopradescritte sono da valutarsi senza dubbio positivamente.

In questo contesto, l’Ance sta peraltro svolgendo una forte azione di sensibilizzazione degli interlocutori di riferimento, affinché possano trovare accoglimento, in fase di conversione, ulteriori proposte di proroga di rilievo per il settore, a partire dalla disposizione che consente di considerare i cinque migliori anni del decennio antecedente alla pubblicazione del bando, quale periodo di attività documentabile, con specifico riguardo al requisito della cifra d’affari richiesto per le gare d’importo superiore a 20 milioni di euro (art. 357, comma 19 bis, DPR n. 207/2010) nonché dalla possibilità di ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria (art. 253, comma 20 bis, D.Lgs. n. 163/2006) .Resta confermata, naturalmente, la possibilità di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino a 1 milione di euro.

DL Milleproroghe