Annotazioni Casellario Informatico ANAC: Sentenza Tar Lazio, n. 179/2026
Con la Sentenza Tar Lazio n. 179 del 07 gennaio 2026, i Giudici hanno stabilito come il termine di 180 giorni, di cui all’art.17 del Regolamento ANAC, determinato per la conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico, abbia natura “perentoria” non potendo per questo lo stesso essere disatteso.
Il pronunciamento precisa come “l’interesse pubblico cui è preposto il provvedimento di annotazione sarebbe pregiudicato ove l’esercizio di tale potere da parte dell’Autorità non avvenisse entro un termine ragionevolmente breve”.
Tale assunto mantiene quindi inalterata la sua validità, anche in presenza di uno sforamento “minimo del termine, in quanto in caso contrario si introdurrebbe “un fattore di imponderabilità” non accettabile.
Conseguentemente, trascorso il termine di 180 giorni, l’annotazione non potrà essere più apposta e qualora lo dovesse comunque essere potrà essere eliminata tramite apposito ricorso.
L’eventuale mancanza di annotazione però, precisa la sentenza, non esonera l’operatore economico dal dovere “… segnalare alle stazioni appaltanti in sede di partecipazione alle gare il fatto annotabile ove persistano i presupposti per una sua valutazione ex art. 80, co. 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016» (T.a.r. Roma, I-quater, n. 19843/2025 cit.), trattandosi di un obbligo discendente dalle linee guida n. 6 dell’A.n.a.c. e, per le gare ricadenti nell’ambito di applicazione del d.lgs. 36/2023, dall’art. 91, co. 3 e 4, dello stesso”.
Chiaramente in tal caso, non sussistendo annotazione, l’obbligo di autonoma segnalazione decadrà dopo il triennio dall’evento.

