ANAC: no al punteggio zero per l’offerta economica nei Project Financing
Con la delibera n. 374 del 1° ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti in materia di concessioni e partenariato pubblico-privato (PPP) ai sensi del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, è stato richiesto se sia legittima la previsione, nell’ambito di una procedura di project financing, di un criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa che non attribuisca alcun punteggio alla componente economica dell’offerta.
La risposta dell’ANAC evidenzia che, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale dell’ente concedente e della discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione, non è compatibile con la normativa vigente l’azzeramento del peso dell’offerta economica. Tale impostazione, infatti, vanifica la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione — elemento essenziale dei contratti di PPP — e si pone in contrasto con gli articoli 108, 185 e 193 del Codice dei contratti pubblici, nonché con i principi di cui all’articolo 41 della direttiva 2014/23/UE, che disciplina l’aggiudicazione delle concessioni sulla base di criteri oggettivi volti a garantire la concorrenza effettiva e l’individuazione del vantaggio economico complessivo per l’ente concedente.
L’Autorità ha chiarito che il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede un equilibrio tra qualità e prezzo, anche laddove il peso della componente economica sia marginale rispetto a quella tecnica. È pertanto necessario valorizzare la parte economico-finanziaria dell’offerta, in quanto funzionale alla verifica del trasferimento del rischio operativo e della coerenza del piano economico-finanziario (PEF), come previsto dall’art. 185, comma 5, del Codice.
L’ANAC ha quindi ritenuto non coerente con la natura dell’operazione di project financing la clausola che attribuisce un punteggio pari a zero all’offerta economica e ha invitato l’amministrazione procedente ad annullare in autotutela il bando e a riformulare la lex specialis, in modo da rispettare i principi di concorrenza effettiva, proporzionalità e corretto bilanciamento tra componente tecnica ed economica nella valutazione delle offerte.
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