Anac fornisce chiarimenti per le Soa sui criteri di qualificazione previsti dal Codice della crisi di impresa
Il nuovo articolo 95 riproduce sostanzialmente il testo del precedente art. 186-bis della Legge fallimentare e, dunque, l’entrata in vigore del Codice non ha determinato nuove modalità di gestione delle imprese in procedura concorsuale ai fini della qualificazione, restando ferma la distinzione tra concordato liquidatorio e concordato in continuità e rimanendo valide le indicazioni in tal senso già contenute nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”.
L’ambito applicativo di entrambe le disposizioni rimane infatti limitato alle sole ipotesi di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ferma restando la distinzione rispetto al concordato liquidatorio. Tale lettura trova conferma nella previsione, contenuta al comma 2 dell’art. 95, e trasfusa dal precedente art. 186-bis, secondo cui “le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio”. Solo in quest’ultima evenienza, quindi, vi è un’estensione della disciplina anche al concordato liquidatorio, rimanendo la stessa altrimenti limitata al solo concordato con continuità.
Secondo l’Autorità, quindi, rimane invariato il criterio binario delineato dal legislatore – e la ratio ad esso sottesa, il quale ammette la partecipazione alle gare e alla qualificazione nel solo caso di continuità aziendale dell’impresa sottoposta alla procedura.