Ammortizzatori sociali – Riepilogo disposizioni anno 2023 – Inps, circ. n. 4/2023
Si riporta di seguito l’illustrazione degli istituti di interesse.
Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (art. 1 comma 325 legge n. 197/2022)
La legge di Bilancio 2023 ha destinato, per l’anno 2023, 70 milioni di euro alla prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Tali risorse, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione (come rifinanziato dalla predetta legge di bilancio), saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
L’Inps ha comunicato che, in seguito all’emanazione del suddetto decreto, fornirà ulteriori indicazioni in merito.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività (art. 1 comma 329 legge n. 197/2022)
La legge di Bilancio 2023 ha prorogato, per l’anno 2023, la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi, da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
A tal fine, sono stanziati 50 milioni di euro a valere sul summenzionato Fondo sociale per occupazione e formazione.
In merito alle istruzioni procedurali, l’Inps ha richiamato le indicazioni fornite con il messaggio n. 4265/2018, ricordando, altresì, che l’erogazione del predetto trattamento avviene con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’istituto.
Proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona (art. 1 comma 510 legge n. 197/2022)
La legge di Bilancio 2023 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2023, l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.A. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.
Sul punto, l’Inps ha richiamato le indicazioni illustrate con il messaggio n. 4166/2022.
Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (art. 1 comma 284 legge 178/2020)
L’Inps ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto, nel periodo 2018-2020, dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72.
Sul punto, l’Inps ha richiamato le indicazioni illustrate con il messaggio n. 2679/2019.
Proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi (art. 22-bis d. lgs. n. 148/2015)
L’Inps ha ricordato che la legge di Bilancio 2022 ha disposto la proroga, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle disposizioni di cui all’articolo 22-bis del D.lgs. n. 148/2015, nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024.
Il citato articolo 22-bis prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:
Causale | Durata |
Crisi aziendale | 6 mesi |
Riorganizzazione aziendale | 12 mesi |
Contratto di solidarietà | 12 mesi |
Riguardo alle istruzioni procedurali, l’Inps ha richiamato i contenuti del messaggio n. 1825/2018.
Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale (art. 22-ter d. lgs. n. 148/2015)
L’Inps ha ricordato che la legge di Bilancio 2022 ha introdotto, quale disposizione di carattere strutturale, l’articolo 22–ter del D.lgs. n. 148/2015 che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.
Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle suddette causali di riorganizzazione e crisi aziendale.
La disposizione riguarda i datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Sul tema, l’Inps ha richiamato la circolare n. 18/2022, paragrafo 3.4.1, il messaggio n. 2423/2022, nonché le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 6/2022.
Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (art. 44 comma 11-ter del d. lgs. n. 148/2015)
L’Inps ha ricordato che la legge di Bilancio 2022 ha introdotto la disposizione di cui all’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs. n. 148/2015, che prevede la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Possono accedere alla misura in commento i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D.lgs. n. 148/2015 – non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
L’Inps ha ricordato che il periodo di CIGS in esame può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Sul tema, l’Inps ha richiamato le indicazioni fornite al paragrafo 3.4.2 della circolare n. 18/2022, nonché nel messaggio n. 1459/2022.
***
L’Inps ha ricordato, infine, che le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno di integrazione salariale di cui, rispettivamente, ai commi 11-quinquies e 11-sexies dell’articolo 44 del D.lgs. n. 148/2015, (introdotte dal c.d. Decreto Ucraina; cfr. comunicazione Ance del 24 maggio 2022), non trovano più applicazione, in quanto riferite a periodi fruibili entro il 31 dicembre 2022