Ammortizzatori sociali in emergenza Covid-19: chiarimenti sull’utilizzo
Nelle premesse, la circolare specifica che la stessa è stata emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e fornisce prime indicazioni sulle misure straordinarie contenute nel decreto legge, dando conto che le stesse derogano alle vigenti norme che disciplinano gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, la lettera A contiene disposizioni sulla cassa integrazione guadagni ordinaria, prevista dall’art. 19 del suddetto decreto legge, in parte già anticipate dalle comunicazioni Ance e dalla guida operativa in materia.
Confermato che il trattamento riguarda i lavoratori che risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio scorso.
La causale COVID-19 può essere richiesta fino ad un massimo di 9 settimane, per periodi intercorrenti tra la suddetta data del 23 febbraio e il 31 agosto prossimo.
Non è previsto il pagamento del contributo addizionale né il periodo per tale causale è computabile ai fini di qualsiasi limite temporale previsto.
I lavoratori non devono possedere i 90 giorni di anzianità effettiva sull’unità produttiva.
Ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, da svolgersi, anche in via telematica, entro tre giorni dalla comunicazione preventiva, l’INPS conferma che degli stessi, come anticipato con comunicazioni Ance del 24 e 26 marzo scorso nonché nella sezione dedicata agli ammortizzatori sociali della Guida Operativa Ance, non va data comunicazione all’Istituto e che, pertanto, non incidono ai fini del riconoscimento dell’integrazione.
Il termine per la domanda è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o la riduzione di orario. Il dies a quo, per gli eventi ricompresi tra la data del 23 febbraio e quella del 23 marzo, data quest’ultima in cui è stato pubblicato il messaggio INPS 1321, decorre dal 23 marzo scorso.
Tenuto conto dell’eccezionalità della nuova causale, le imprese non dovranno presentare né relazione tecnica né dimostrare la non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori.
Le aziende potranno richiedere il pagamento diretto senza dover dimostrare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per le imprese delle zone ex “Comuni rossi” e per i lavoratori ivi residenti, la causale COVID-19 nazionale si aggiunge a quella prevista dal decreto legge n. 9/2020, fermo restando che per periodi coincidenti i lavoratori non dovranno risultare i medesimi.
L’esistenza di eventuali ferie pregresse non è ostativa all’autorizzazione della domanda di CIGO.
Alle aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto viene riconosciuta la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19. In questo caso, le aziende devono indicare la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS al fine di consentire il monitoraggio dei diversi limiti di spesa previsti per i due ammortizzatori.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
Le aziende interessate al cambio di ammortizzatore sociale sono tenute ad inoltrare istanza nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministero che, con decreto direttoriale, disporrà:
- la sospensione del trattamento CIGS in corso, considerando tale quello perfezionato o attivato dopo la data del 23 febbraio 2020 e fino alla data di emanazione della circolare in oggetto, indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”;
- la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.
Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.
Per quel che concerne l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), fermo restando quanto anticipato nelle precedenti comunicazioni Ance del 24 marzo scorso e nella Guida Operativa, si rimarca la possibilità che l’assegno ordinario, per la particolare causale Covid 19, possa essere riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti permane la possibilità di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. Anche nel caso in cui i datori di lavoro abbiano in corso trattamenti di assegni di solidarietà, è prevista la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, l’Inps conferma che tale ammortizzatore sociale trova soluzione in favore dei settori per i quali non sono previste tutele riconosciute dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, con le modalità previste dagli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili.
L’Inps ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.
In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del D.L. n. 18/20, come già specificato dalla Guida operativa Ance, l’accordo sindacale costituisce condizione necessaria esclusivamente ai fini dell’autorizzazione alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti. A tal fine l’Inps considera esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si fa esplicito rinvio alla circolare Inps in oggetto.