Albo Gestori Ambientali: in un nuovo Comunicato i chiarimenti dell’ANAC sul requisito di iscrizione

Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il comunicato del Presidente del 27 luglio 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali”.
 In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali – si legge nel Comunicato – e, in particolare, della recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 1825 del 19 aprile 2017), il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 D. Lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità».
 Pertanto l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.
 

Si allega il testo del comunicato e si fa riserva di ulteriore commento.

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